c. 2v
- Carta
- c. 2v
- Trascrizione e note
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no s. X Ianue; et si percuscerit eam vel eum et non fecerit sanguinem, solvat pro banno s. XX Ianue et si fecerit sanguinem, solvat pro banno libras tres Ianue; et si aliquis, irato animo, fregerit alicui persone aliquod ob vel membrum, s(olvat) pro banno libras quinque Ianue et restituat omnes expensas patienti quas fecerit occasione de percutientis et ultra, opera charitura ex debilitatione membri sive mutilationeb facta.
a vel enpse<m> nell'indice; empse nel testo, corr. M2
b mutizione nel testo, corr. M2
9 § e. De inspingentibus alienam personam irato animoSi quis inspingerit aliquam personam, <i>rato animo, solvat pro banno s. XX Ianue; tamen si persone essent viles vel infantes, non dent banno: videlice<t> infantes et viles persone si<n>t in albitrio curie, usque in dictis s. XX.
10 § f. De morte vel delicto reprobatoSi quis reprobaverit sive inproperaverit mortem parentum suorum vel propinquorum vel aliarum personarum aut simile delitum quod ad inproperium intendat contra quem inproperatum fuerit, solvat pro banno s. XX Ianue, si querimonia facta fuerit coram iustitia et si querimonia facta non fuerit, possit iustitia ex offitio procedere.
11 § a. De currentibus ad domum alienam manu armata / - Traduzione
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di dieci soldi genovesi; ma se la oppure lo avrà percossa o percosso, e non lo avrà fatto sanguinare, paghi una multa di venti soldi genovesi e se invece lo avrà fatto sanguinare, paghi una multa di tre lire genovesi; ma se uno, con animo irato, avrà rotto qualcosa a qualcuno o gli avrà rotto un arto, paghi una multa di cinque lire genovesi e risarcisca l’aggredito di tutte le spese che avrà sostenuto per via delle percosse e inoltre, le cure a causa del danno all’arto o della mutilazione conseguente.
9 [e.] § Riguardo a coloro i quali spingono un’altra persona con animo iratoSe uno, con animo irato, avrà spinto qualcun altro, paghi una multa di venti soldi genovesi; tuttavia, se l’altro è uno di rango inferiore o un bambino, non rifonda il danno: è evidente che i bambini e le persone di rango inferiore vivano sotto la giurisdizione della Curia, per quanto previsto dai suddetti venti soldi.
10 [f.] § Riguardo alla morte o al delitto comprovatoSe uno avrà si sarà macchiato di un delitto o avrà causato la morte di uno dei suoi parenti o dei congiunti o di altre persone oppure di un simile delitto che si intenda volto all’accusa contro chi sarà stato accusato, paghi una multa di venti soldi genovesi, se sarà stata fatta una rimostranza, davanti alla legge; se la rimostranza non sarà fatta, possa la Giustizia procedere d’ufficio.
11 [a.] § Riguardo a coloro che fanno irruzione in casa d’altri a mano armata
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