c. 3r
- Carta
- c. 3r
- Trascrizione e note
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Si quis currerit ad domum alienam manu armata vel furiose, solvat pro banno libras tres Ianue.
12 § b. De verbo iniurioso dicto tenenti iustitiaSi quis dixerit tenenti ustitia aliquod verbum iniuriosum, solvat pro banno s. X Ianue et si quis, coram iustitia, dismentierit aliquam personam, solvat pro banno s. V Ianue, salvo quod si persona que dicta fuerit mentiri dixerit illi qui ipsam dixerit mentiri, proditor vel homicida seu simile deli<ctum>, tunc personam dismentiens non det aliqui banno de dicto verbo et si quis, coram iustitiam, dixerit alicui iniuriose cucurbitam: periurium, tradictorem, leonem furem et simile delictum, solvat pro banno s. X Ianue, si extra curia predicta fuerit; solvat pro banno s. V Ianue, si de predictis querimonia facta fuerit, salvo et resalvato si ille qui dixerit cuculbitam per iurium traditorem leonem et simile delictum, poterit probare per duos testes perdicta suficientes et bone fame, non det aliquod bannu de predictis.
13 § c. De verbo iniurioso prolato mulieribusSi quis dixerit alicui mulieri, habent annos quindecim et supra, “meretricema” aut similia; solvat pro banno soldi X Ianue.
a meretrice nel testo, corr. M2
14 § d. De percuscionea bestiarumSi quis percuscerit extra suum vel inter aliquam bestiam grosam, silicet: bovem vel vacha et illius generis, aequ<u>m vel aequam et illi generis, mulum et mulam et illius generis, axinus vel axinarum /
- Traduzione
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Se uno sarà corso in casa d’altri a mano armata o furiosamente, paghi una multa di tre lire genovesi.
12 § b. Riguardo a coloro i quali pronunciano parole ingiuriose verso chi amministra la giustiziaSe uno avrà detto una parola ingiuriosa a chi tiene giustizia, paghi una multa di dieci soldi genovesi e se uno davanti alla giustizia avrà accusato ingiustamente un altro, paghi una multa di cinque soldi genovesi, fatto salvo che se la persona che sarà stata accusata di aver mentito, avrà detto alla persona che avrà mentito, traditore, omicida o reo di un simile delitto, la persona che avrà mosso l’accusa non rifonda alcun danno riguardo questa accusa; se uno, davanti alla giustizia, avrà usato per un altro un appellativo ingiurioso: spergiuro, traditore, leone furente e insulti simili, paghi una multa di dieci soldi genovesi, se non sarà stato parte dalla suddetta curia; e paghi comunque una multa di cinque soldi genovesi, se riguardo quanto detto prima sarà fatta una rimostranza, fatto salvo ed escluso se quello che avrà detto la parola ingiuriosa (spergiuro traditore, leone e insulti simili), avrà potuto provare le cose suddette con anche solo due testimoni di buona fama, in quel caso non rifonda alcun danno riguardo quanto detto prima.
13 § c. Riguardo a coloro i quali pronunciano una parola ingiuriosa verso una donnaSe uno avrà chiamato la donna di un altro, di età maggiore di quindici anni, “meretrice” o cose simili, paghi una multa di dieci soldi genovesi.
14 § d. Riguardo a coloro i quali percuotono gli animaliSe uno avrà percosso fuori del suo terreno oppure all’interno di esso un animale di grossa taglia, ovvero un bue oppure una vacca oppure un animale di quel genere, oppure un cavallo o una cavalla o di quel genere, oppure un mulo e una mula o di quel genere, oppure un asino o un’asina /
- Media
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