c. 3v
- Carta
- c. 3v
- Trascrizione e note
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et illius generis, porchumb et porcam et illius generis et interficerit eam, solvat pro banno s. X Ianue et emendat dannum in duplum; et si non occiderat eam sed ei fregerit aliquod os vel membram, solvat pro banno s. V Ianue et si fuerit bestiam menutam et occiderit eam, solvat pro banno s. V Ianue et emendet dannum in duplum et si fregerit ei aliquod os vel membrum, solvat pro banno s. I Ianue et emendet dannum in duplum et hoc semper estimeturc pro estimatores Lavine et expensis illius qui comiscerit dannum.
a percusione nell'indice
b porche nel testo, corr. M2
c estimetus nel testo, corr. M2
15 § e. De periurantibusSi qua persona, maior annorum XX et supra, <per>iuraverit coram iustitia, solvat pro banno s. LX Ianue et si fuerit minor annis XX usque XIIII, solvat pro banno s. XX Ianue.
16 § f. De interficientibus alienam carnem vel irritantibus eumSi quis interfecerit alienum canema, aliquo instrumento nisi gladio, solvat pro banno s. V Ianue et emendet cannemb ut fuerit estimatamc; et si quis canis alienum morderit aliquod personam vel ei aliquo danno fecerit, dominus canis tenetur restituere dannum patienti; et si aliquodd clamaverit et incitaverit alienos, et comcione damnum aliqui alicui fecerit, nulum dannum inputet illi cui canis erit et si ille cui ipsum vel ipsos clamaverit aut apellaverit vel irritaverit, solva<n>t totum dannum et expensas patienti et ultra pro banno s. I Ianue.
a alienam carnem nel testo, alienum cannem corr. M2
b cainem nel testo, corr. M2
c estimatam nel testo, corr. M2
d corr. su rasura M1
17 § g. De fatientibus rixam vel gavilam quomodo poterun<t> se concordare / - Traduzione
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o di quel genere, oppure un maiale e una scrofa o di quel genere e lo avrà ucciso, paghi una multa di dieci soldi e rifonda il danno per il doppio del valore; se invece non lo avrà ucciso, ma gli avrà rotto un osso o un arto, paghi una multa di cinque soldi genovesi; al contrario se sarà un animale di piccola taglia e lo avrà ucciso, paghi una multa di cinque soldi genovesi e rifonda il danno per il doppio del valore e se gli avrà rotto un osso o un arto, paghi una multa di un soldo di Genova e rifonda il danno per il doppio del valore e ciò, oltre che le spese di quello che ha commesso il danno, siano sempre giudicate dagli estimatori di Lavina.
15 § e. Riguardo a coloro i quali pronunciano uno spergiuroSe uno di più di vent’anni avrà spergiurato davanti alla giustizia, paghi una multa di sessanta soldi genovesi; se invece sarà minore di vent’anni fino a quattordici, paghi una multa di venti soldi genovesi.
16 § f. Riguardo a coloro i quali uccidono un cane altrui o riguardo a coloro i quali lo irritanoSe uno avrà ucciso il cane di un altro, con un qualunque altro oggetto al di fuori di un coltello, paghi una multa di cinque soldi genovesi e rifonda la perdita del cane per quanto sarà stata stimata; se il cane di un altro avrà morso qualcuno oppure avrà fatto qualche danno, il padrone del cane sia tenuto a risarcire i danni all’aggredito; se qualcuno avrà gridato o aizzato degli altri, e la folla avrà rotto qualcosa a qualcuno, non si imputi nessun danno a quello del quale è il cane, e se quello al quale quello o quelli avranno gridato o che lo avranno chiamato o irritato, risarcisca ogni danno e le spese all’aggredito e inoltre, paghino una multa di un soldo di Genova.
17 § g. Riguardo a coloro i quali fanno rissa, in modo che possano accordarsi con altri
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