c. 6r
- Carta
- c. 6r
- Trascrizione e note
-
et totidem pro menda; et si dictum cuncertum fregerit aut vastaverit ipsa die, denuntiet<ur> domino cuius erit dictum consertum et fractum illius emendet eum s. V Ianue infra tres dies postquam vastaverit eum, sub pena s. I Ianue.
14 § a. De furantibus lignamina domorum vel visariorumaSi qua persona furata fuerit aliqui lignamina domorum vel visariorum, cuiusqumque conditionis sit et ubicumque sit, solvat pro banno de die s. V et de nocte s. X Ianue et totidem pro emenda et plus si plus fuerit dannum.
a vicialiarum nell'indice
15 § b. De <in>quirentibus rem furatam et vetantibus eamaSi qua persona vetaberit alicui aliquam, s<ilicet> rem furatam, ne ipsam † ingratus †, solvat pro banno quantum soluerit fur ipsi rei et totidem pro emenda; tamen ille qui quere<re> voluerit ipsam rem s<ilicet> furatam apud aliqui personam aut in domo eius vel apud aliqui repositum suum hoc facere non presumat sine iustitia aut de parabola iustitie.
a earum nell'indice
16 § c. De pluribus furtibus in simul commitentibus furtumSi plures persone alicuius rem simul furtum fecerint uniusquisque illorum solvat totum bannum et inter omnes solvant unam emendam et uno solvente emendam alii ab ea liberentur et intellecto dominus reia furate habeat electionem petendi a quocunque voluerit ipsorum furtum et emendam ipsi rei eidem furate. /
a rem nel testo, corr. M2
- Traduzione
-
e altrettanti come risarcimento; ma se il suddetto animale si sarà rotto un osso o si sarà fatto male, lo si dica il giorno stesso al padrone del suddetto animale e gli si rifonda la frattura di quello, per il valore di cinque soldi genovesi, entro tre giorni dopo che si sarà fatto male, sotto la pena di un soldo di Genova.
14 § a. Riguardo al furto di legnami nelle case o nei vissari altruiSe uno avrà commesso il furto del legname altrui delle case o dei vissari, di qualunque condizione sia e dovunque sia, paghi una multa di cinque soldi, se di giorno e di dieci soldi genovesi, se di notte e altrettanti come risarcimento e di più se il danno sarà maggiore.
15 § b.Riguardo a coloro che richiedono la cosa rubata e a coloro che vi si oppongonoSe uno avrà negato la restituzione a qualcuno di qualcosa, cioè avrà nascosto un oggetto che è stato rubato, perché lo stesso non possa essere richiesto, paghi una multa pari a quella che avrebbe pagato un ladro per questo oggetto e altrettanto come risarcimento; tuttavia, quello che avrà voluto richiedere questo oggetto, cioè quanto rubato presso un’altra persona o in casa sua oppure presso un suo magazzino, non osi farlo senza un pronunciamento della giustizia.
16 § c. Riguardo ai diversi furti ed ai furti commessi in gruppoSe più persone avranno commesso insieme il furto di oggetto di un altro, ciascuno di loro paghi l’intera multa e tra tutti paghino il risarcimento e se uno avrà pagato il risarcimento da solo, gli altri, tramite questa siano liberati e si intenda che il padrone di ciò che è stato rubato, possa poter richiedere a chiunque preferisca tra loro le cose rubate e il risarcimento per questa stessa cosa rubata. /
- Media
-
c. 6r
Part of c. 6r
