c. 6v
- Carta
- c. 6v
- Trascrizione e note
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17 § d. De furantibus alienas clausulas
Si qua persona furata vel deruerit alienam clausulam vel sepe de nocte, solvat pro banno s. II Ianue et de die s. I et totidem pro emenda et plus si plus dannum fuerit et teneatur restituere predictam clausulam usque ad dies tres proxime et venturea in prestinum sub predicta pena.
a proxime et venture corr. M1 su rasura
18 § e. De furantibus alienam legnamina vinearumSi qua persona furaverit de nocte alienos palos esta vinearum aut canas aut aliquid qui substinea vites, solv<a>t pro banno de nocte s. X de die s. V Ianue et totidem pro menda.
a così nel testo
19 § f. De furantibus alienas apes seu albinariaSi qua persona furata fuerit apes seu albinaria de nocte, vel ipsis extrascerit brescas, solvat pro banno s. XX Ianue et de die s. X Ianue et emendet dannum in duplum et totidem solvat et emendet si vastaverit eos vel ea.
20 § g. De celantibus rem inventamSi quis rem alterius invenerit eamque selaverit et querenti domino non manifestaverit post eamque probabatuma fuerit rem inventam celase, solvat pro banno s. X Ianue et dicta rem resti<tui>tur in duplum simili modo statutum estb de rebus furatis et celatis pro /
a probabatum nel testo, corr. M2
b così nel testo
- Traduzione
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17 § d. Riguardo a coloro i quali rubano chiudende altrui
Se uno avrà commesso il furto o avrà distrutto la chiudenda o la siepe altrui, paghi una multa di due soldi genovesi, se di notte e di un soldo, se di giorno e altrettanti come risarcimento e di più se il danno sarà stato maggiore e sia tenuto a restituire la suddetta chiudenda, sino a i tre giorni successivi e come era prima, sotto la suddetta pena.
18 § e. Riguardo a coloro i quali rubano gli altrui sostegni delle vigneSe uno avrà commesso il furto di notte di pali altrui da vigna o di canne o di qualsiasi altro sostegno per le viti, paghi una multa di dieci soldi, se di notte e di cinque soldi genovesi, se di giorno e altrettanto come risarcimento.
19 § f. Riguardo a coloro i quali rubano api o arnie altruiSe uno avrà rubato le api o le arnie altrui o da questi avrà tirato fuori i favi, paghi una multa di venti soldi genovesi, se di notte e di dieci soldi genovesi, se di giorno e rifonda il danno per il doppio del valore e risarcisca tutto e inoltre paghi se avrà arrecato danno alle api o ai favi.
20 § g. Riguardo a coloro i quali tengono per sé una cosa che hanno trovatoSe uno avrà trovato una cosa altrui e la avrà tenuta nascosta e al legittimo padrone, che la avrà chiesta, non la avrà restituita dopo che sarà stato provato che stesse celando quella cosa ritrovata, paghi una multa di dieci soldi genovesi e la suddetta cosa sia restituita per il doppio del valore; stessa modalità di restituzione è stata stabilita riguardo le cose rubate e tenute nascoste ad /
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