c. 7r
- Carta
- c. 7r
- Trascrizione e note
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aliquam personam.
21 § a. De estrantibusa sive stramutantibus alienos terminosSi aliqua persona arancaverit seu transmutaverit alienos terminos, solvat pro banno s. LX Ianue et restituat totum dannum patienti et si non habuerit unde solvere, puniatur secundum ius.
a strepantibus nell'indice
22 § b. De accusantibus aliquem de aliquo maleficio ingenio vel fraudeSi quis accusaverit aliquem de aliquo maleficio vel delicto ingenuo vel fraude aut malitiose sive delicto et accusatus poterit probare iuste predictum maleficium sive delictum non comississe seu fecise, accusator ferat pena quam substituisse si predicta fecisse et ultra accusator restituat omnes expensas facta de dicta causa et solvat pro banno libras III Ianuinorum.
23 § c. De violatoribus feminarumSi quis violente violaverit aliquam mulierem quem sit maritanda vel nubenda, teneatur ei dare tantas doctas quantas dedisset pater vel mater sua vel aliquis haberet ipsam maritare vel ipsam tenatur acipere in uxorem et si contra fecerit puniatur secundum iussi hoc legitime probare poterit.
24 § d. De prehendentibus aliquem in viis / - Traduzione
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un’altra persona.
21 § a. Riguardo a coloro che estraggono o spostano i termini altruiSe una persona avrà estratto o avrà spostato i termini altrui, paghi una multa di quaranta soldi genovesi e paghi ogni danno a chi ha subito il torto e se non avrà di che pagare, sia punito secondo la legge.
22 § b. Riguardo a coloro i quali accusano qualcuno di azioni malvagie premeditate o frodiSe uno avrà accusato qualcun altro di un maleficio o di un’azione malvagia premeditata o di frode o di un misfatto calunnioso o di un delitto e l’accusato potrà provare giustamente di non aver commesso o di non aver perpetrato il suddetto reato o crimine l’accusato porti una pena di quanto sostituisca se avrà commesso quanto suddetto e inoltre l’accusatore risarcisca tutte le spese sostenute per la suddetta causa e paghi una multa di tre lire genovesi.
23 § c. Riguardo a coloro i quali violentano le donneSe uno avrà violentato una donna in età da marito o che stesse per sposarsi, sarà tenuto a darle una dote pari a quella che le avrebbero dato suo padre e sua madre o chi la avesse avuta da maritare, altrimenti, sarà tenuto a prenderla in moglie e se contravverrà, sia punito secondo la legge, se sarà in grado di provarlo legittimamente.
24 § d. Riguardo a coloro i quali derubano i viandanti /
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