c. 8r
- Carta
- c. 8r
- Trascrizione e note
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satisfactum, preter domum et ortum et si non habuerit alquid, predicta valeat vendere ut supra dictum est.
a denaus nel testo, corr. M2 su rasura
b tantutum nel testo, corr. M2
26 § a. De illis qui eru<n>t derobatiSi aliquis derobatus vel expoliatus fuerunt suorum rerum per aliquos extraneos vel extraneuma et poterit de danno suo accipere emenda aut quodb Lavinam redeat liceat †ei homo fieri† sine aliquo banno et penna et si vero Lavinam venerit aut quamc accipia ultionem, de predictis non valeat aliquo modo post ea sumere vindictam de danno suo nec emendamd licentia et parabola iustitie.
a pro aliquos extraneos vel extraneus nel testo, corr. M2
b aut quod probabilmente antequam
c aut quam probabilmente antequam
d suo nec emenda nel testo, corr. M1 su rasura
27 § b. De ferentibus falsum testimoniumSi quis falsum testimonium contra aliquam personam, solvat pro banno libras III Ianue et ultra testes in aliquo facto non possit nec testificari in aliqua causa et si testificatus fuerit, non valeat ei testimonium nec curia tenetur ipsum exaudire; et si curia ipsum exaudierit nihil hominus non noceat ad ipsa parte contra quam lactuma esset tale testimonium.
a così nel testo
28 § c. De acipientibus viam communis sine voluntate ipsius com<m>unisSi quis aceperit vel extrascerit seu deterioraverit aliquas vias communis, sine voluntate ipsius communis /
- Traduzione
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sarà soddisfatto, con l’esclusione della casa e l’orto e se non dovesse aver altro, gli sia lecito mettere in vendita come è stato detto sopra.
26 § a. Riguardo a coloro che saranno stati derubatiSe uno sarà stato derubato o spogliato dei propri beni da degli estranei o da un estraneo e avrà potuto ottenere un risarcimento dal proprio danno o che gli fosse possibile tornare a Lavina, gli sia consentito senza pagare alcuna somma o pena e se veramente verrà a Lavina o si vendicherà riguardo le cose suddette, non valga in alcun modo vendicarsi successivamente del proprio danno né ottenere un risarcimento per decisione e pronunciamento della giustizia.
a testo estremamente tormentato. Sembrano certe la caduta di parte del testo dell’antigrafo e la confusione nello scioglimento di alcune abbreviazioni.
27 § b. Riguardo a coloro i quali prestano falsa testimonianzaSe uno avrà prestato falsa testimonianza contro qualcun altro, paghi una multa di tre lire genovesi e inoltre, non possa più fare da testimone in un successivo processo, e se avrà prestato testimonianza, la sua testimonianza non valga, né la curia sia tenuta ad ascoltarlo; ma se la curia lo avrà comunque ascoltato, non rechi danno alla parte contro la quale avrà fornito questa testimonianza.
28 § c. Riguardo a coloro i quali danneggiano la via del comune senza il volere dello stessoSe uno avrà preso o estratto (le pietre?) o avrà rovinato una delle vie comuni, senza la volontà del comune stesso /
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