c. 9r
- Carta
- c. 9r
- Trascrizione e note
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alineum animal
Si animal alicuius occiderit animal alterui vel vulneraverit aut vastaverit ille cuius fuerit animal agrediens, restituat domino animalis mortui mendam ipsius vel det nossiam et hoc sub penam soldi V Ianue; et <si> animal mortuum aut vastatum primo agressus fuisset alicuius animal tunc dominus cuius fuerit animal non substinuat aliqui danno, quam vim vi repelere liceta non solum hominibus, sed etiam animalibus in ractonalibus.
a quam vim vi repelere licet cit. Digesto (43, 16, 1, 27)
33 § b. Si quis animal alterius iniuste inclusceritSi quis animal alterius iniuste incluscerit et inclusum interfecerit vel fame necaverit et non negaverit, emendet tantum quantum magis valuisset infra annus a die mortis animalis; et si negaverit inclusisset vel fame necasset et mendet dannum in duplum, si convinctus fuerit probationibus idoneis et solv<a>t pro banno s. X Ianue.
34 § c. De alienantibus alienam rem contra voluntate domini ipsiusSi quis s<c>ienter, contra voluntatem domini cuius erit res aliquam rem alienaverit, vendiderit /
- Traduzione
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un animale altrui
Se l’animale di qualcuno avrà ucciso l’animale di un altro o lo avrà ferito o gli avrà procurato un danno, il padrone dell’animale aggressore, restituisca al padrone dell’animale morto un risarcimento per questo o ne dichiari il delitto e ciò sotto una pena di cinque soldi genovesi; ma se l’animale morto o ferito in precedenza fosse stato aggredito dall’animale di un altro padrone ancora, a quel punto, il padrone di cui era l’animale(= dell’animale che lo avrà attaccato per secondo) non rifonda alcun danno perché è lecito reagire con violenza alla violenzaanon solo tra gli uomini, ma anche tra gli esseri irrazionali.
a Digesto 43, 16, 1, 27
33 § b. Riguardo al caso in cui un animale altrui venga rinchiuso ingiustamenteSe uno avrà rinchiuso ingiustamente un animale altrui e in cattività lo avrà ucciso o lo avrà lasciato morire di fame e non lo avrà negato, rifonda il danno per quanto (o di) più sarà stato il suo valore a un anno dal giorno della morte dell’animale se invece avrà negato di averlo rinchiuso o di averlo lasciato morire di fame, paghi anche il danno per il doppio del valore, se sarà stato stabilito con le dovute prove e paghi una multa di X soldi genovesi.
34 § c. Riguardo a coloro i quali prendono per sé una cosa altrui senza il consenso del padroneaSe uno in (piena) coscienza, contro la volontà del padrone di cui sarà stata una certa cosa, l'avrà data via o l'avrà venduta /
- Media
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