c. 9v
- Carta
- c. 9v
- Trascrizione e note
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un animale altrui
Se l’animale di qualcuno avrà ucciso l’animale di un altro o lo avrà ferito o gli avrà procurato un danno, il padrone dell’animale aggressore, restituisca al padrone dell’animale morto un risarcimento per questo o ne dichiari il delitto e ciò sotto una pena di cinque soldi genovesi; ma se l’animale morto o ferito in precedenza fosse stato aggredito dall’animale di un altro padrone ancora, a quel punto, il padrone di cui era l’animale(= dell’animale che lo avrà attaccato per secondo) non rifonda alcun danno perché è lecito reagire con violenza alla violenzaanon solo tra gli uomini, ma anche tra gli esseri irrazionali.
a Digesto 43, 16, 1, 27
33 § b. Riguardo al caso in cui un animale altrui venga rinchiuso ingiustamenteSe uno avrà rinchiuso ingiustamente un animale altrui e in cattività lo avrà ucciso o lo avrà lasciato morire di fame e non lo avrà negato, rifonda il danno per quanto (o di) più sarà stato il suo valore a un anno dal giorno della morte dell’animale se invece avrà negato di averlo rinchiuso o di averlo lasciato morire di fame, paghi anche il danno per il doppio del valore, se sarà stato stabilito con le dovute prove e paghi una multa di X soldi genovesi.
34 § c. Riguardo a coloro i quali prendono per sé una cosa altrui senza il consenso del padroneaSe uno in (piena) coscienza, contro la volontà del padrone di cui sarà stata una certa cosa, l'avrà data via o l'avrà venduta /
- Traduzione
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o avrà comprato, sia per chi avrà ceduto l’oggetto e sia per chi lo avrà ottenuto, sia punito con la pena prevista per il furto, come prescritto nei capitoli Riguardo ai furti; ma se veramente il padrone della cosa non sarà contraddetto, a quel punto †potestate est presens e† non sarà tenuto a scontare alcuna pena.
a testo alquanto tormentato. Sembra certa la confusione del copista nello scioglimento di alcune abbreviazioni.
35 § d. Riguardo a coloro i quali vendono una cosa non sapendo che sia altrui
Se uno, senza saperlo, avrà venduto una cosa altrui da un altro ladro o persona che l’abbia sottratta o da un altro ancora, pensando che la cosa fosse di un venditore non paghi alcuna multa, tuttavia, sia tenuto a restituire la cosa a quello che avrà dato prova che questa fosse stata sua, a nessun prezzo dal padrone per cui la cosa sia di reddito, poiché sembra inumano che qualcuno pensi a pagare il valore delle proprie cose, ma tale compratore si muova legalmente contro il venditore riguardo il recuperare il prezzo che egli deve.
36 § e. Riguardo a coloro i quali hanno in uso capione un terreno altrui
Se uno, in pace e tranquillamente, senza l’opposizione di nessuno, sarà in possesso di una certa cosa o di un terreno per dieci anni consecutivi e quello di cui sarà la tale cosa o il terreno fosse originario e risiedesse nel territorio di Albenga e non lo avrà contraddetto o smentito, allora il dominio su quel bene sia e si debba intendere come del possidente, sia se quello o quella di cui è la cosa o il terreno nel territorio di Albenga per quel tempo e il possessore possieda per vent’anni in pace come sopra /
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