c. 10r
- Carta
- c. 10r
- Trascrizione e note
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illa talis res sue pocessio sit et esset int<eli>igatur possidentis exclusa in omnibus ractione eclexie Lavine et consortilis et minorum atque viduarum contra quos presens capitulum in aliquo sibi non habet locum.
37 § a. De habentibus aliquam rem seu pocessione communeSi quis habuerit aliquam rem seu pocesionem commune<m> et alter illorum vendere vel alienare partem suam, debeat illius denuntiare consorti suo et partem suam sibi vendere iusto pecio si emere voluerit; et si emere noluerit licea<t> ei vendere cui voluerit et si talis alienans seu vendens consorti suo non denontiaverit, si vendiderit aut alienaverit illa talis venditio seu alienatio non valeat nec teneatur et qui contrafecerit, solvat pro banno s. V Ianue.
38 § b. De manda<n>ti<bu>s aliis ut furtum faciantSi quis mandaverit vel preceperit alcuius vel quibus ut furtum aliqui vel maleficum aut delictum faciant, tam mandatorum quam fures, seu fur aut malefactor, in solidum puniatur vel in capitulis Furtorum et Maleficiorum plenarie continetur similiter intelligatus de omnibus guastis. /
- Traduzione
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quella tale cosa sia sotto il suo possesso e fosse inteso proprietario, fatto salvo assolutamente la Chiesa di Lavina, i beni consortili, i minori e delle vedove contro i quali il presente capitolo non trovi alcuna applicazione.
37 § a. Riguardo a coloro che possiedono una cosa o del possesso comune
Se uno avrà avuto una certa cosa o un terreno comune e uno di quelli con cui condivide la proprietà vorrà vendere oppure dare via la propria parte, sia tenuto a dichiararlo al proprio comproprietario e venda la propria parte da sé, al giusto prezzo, se vorrà venderla; se invece non vorrà venderla, possa venderla a chi lo vorrà e se dando via tal cosa o vendendola, non ne avrà informato il proprio consorte, se la avrà ormai venduta o data via, la vendita o la cessione di quella tal cosa non valga né sia tenuto in considerazione e chi contravverrà, paghi una multa di cinque soldi genovesi.
38 § b. Riguardo a coloro che mandano altri a commettere un furto
Se uno avrà mandato o avrà ordinato a qualcuno o a un gruppo di commettere un furto di qualche tipo o un’azione malvagia a danno di qualcuno o un delitto, tanto i mandanti quanto il gruppo ladri, tanto il singolo ladro quanto i malfattori, siano puniti in solidum secondo i capitoli Riguardo ai furti o alle malefatte davanti a tutti, secondo quanto vi è prescritto e lo stesso si intenda Riguardo i danni. /
- Media
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