c. 13v
- Carta
- c. 13v
- Trascrizione e note
-
possit aliquo modo disbandire vel rumpi nisi in publico parlamento hominum Lavine.
13 § d. De bestiis inventis in blanditis communisSi alique bestie alicuius Iustitie frangerit vel arompiuerit aliquas blanditas communis seu intraverit in eas causa paschandi et postea, in ipsis blanditis, intrarent bestie alique alicuius persone, illa <persona> sive ille persone cuius vel quorum fuerint dicte bestie, non solvant alique bannum pro illa die que intraverit in ditis blanditis, sed tantum bestie iustitie sunt domino cuius fuerit dicte bestie, solvat bannum totum et mendam pro dictis bestiis suis et pro omnibus aliis paschatibus in dictis blanditis pro illa die et nihilominus firme sit de blandictea in suo blandimento.
a brandicte nel testo, blandicte corr. M2
14 § e. Si cuius dannum patiens tenetur petere omnibus qui ipsius fecerintSi plurimum hominum fuerint bestie dannificantes dannum patiens teneatur dannum cuilibet domino bestiarum pro parte sibi contingente et non uni aliorum tantum et si vellet contrafacere non audiatur iustitia.
- Traduzione
-
si possa in alcun modo porre fine al regime di bandita o si possa danneggiarla se non su ordine del pubblico parlamento degli uomini di Lavina.
a si ipotizza la caduta di parte del testo dell’antigrafo, a giustificazione della mancanza di connessione logico-sintattica.
13 § d. Riguardo agli animali trovati nelle bandite del comuneSe un animale di proprietà di qualcuno sarà entrato rompendo la recinzione o avrà fatto irruzione in una bandita del comune o sarà entrato in una di queste per pascolare e dopo, nelle stesse bandite saranno entrati gli animali di qualcun altro, quello del quale o quelli dei quali saranno stati questi animali, non paghi o non paghino alcuna multa per il giorno in cui i loro animali saranno entrati nella bandita, ma soltanto gli animali di proprietà del padrone del quale saranno stati quegli animali, paghi una multa totale e un risarcimento per i suoi animali e per tutti gli altri che avranno pascolato nelle bandite in quel giorno e non di meno che le bandite siano ben recintate.
14 § e. Se chi subisce un danno da parte di qualcuno è tenuto a chiedere (risarcimento) da tutti quelli che lo hanno fattoSe gli animali di proprietà di più uomini provocheranno danno, colui che ha subito il danno è tenuto a richiedere risarcimento a ciascuno dei padroni degli animali per quanto concerne la propria parte e non soltanto a uno di loro; se procederà diversamente, non possa adire alle vie legali. /
- Media
-
c. 13v
Part of c. 13v
