c. 15v
- Carta
- c. 15v
- Trascrizione e note
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Arbores stantes et pendentes super viis ubicumque sit et qualescu<m>que tam domesticas quam silvestrea earum, colectis et preceptis frutibus, incidatur a terra versus celum per parmos duodecim, secundum providentia consulum et estimatorum, et contrafacientes et venientes, solvant pro banno pro colibet et pro quolibet vice s. I Ianue pro banno nihilominus predicta arbores.
23 § c. De lavancha sive ruina discurrente aut discurit in alienam terramSi ruina vel lavancha discurrerit in terram alienam seminandam vel ortum, dominus terre a qua procescerit dicta lavancha vel ruina post quam fuerit ei denuntiatum, ipsam adatare teneatur in octo dies sub pena s. II Ianue et si non esset terram seminandam nec ortiris teneatur ipsam adaptare post denontiationem ei factam infra mensem unum sub dicta penna. Translatis vero dictis terminis liceat domino cuius terra in qua erit dicta riuna traere lapidis ad se et terram ipsius ruine et facere de ipsis quicquid voluerit sine penam et bannorum.
24 § d. Sicut liceat ducere cuilibet aquam ad ortum suumLiceat licitum sit cuilibet persone ducere ad ortum suum per possesiones alienas faciendo minus danno
- Traduzione
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Gli alberi che si trovano o che pendono sopra le strade, ovunque siano e qualunque siano, tanto da frutto quanto di bosco, di questi, una volta raccolti e presi i frutti, sia tagliato a partire dal terreno e verso il cielo, all’altezza di dodici palmi, secondo il giudizio dei consoli e degli estimatori, e chi contravverrà paghi una multa a titolo di risarcimento di un soldo di Genova per i suddetti alberi.
23 § c. Riguardo allo smottamento o alla frana che precipitano o sono precipitati sulla terra altruiSe una frana o uno smottamento saranno precipitati sulla terra di un altro, sul terreno da seminare o sull’orto, il padrone della terra dalla quale è precipitato lo smottamento o la frana, dopo che sarà successo e gli sarà stato detto, sia tenuto a porvi rimedio in otto giorni, sotto la pena di due soldi di Genova; se invece la frana o lo smottamento non saranno precipitati sul terreno da seminare o sull’orto, sia tenuto a porvi rimedio dopo che gli sarà stato detto, in un mese, sotto la suddetta pena. Superati i suddetti termini, sia lecito per il padrone della terra, nella quale sarà caduta questa frana, prenderne per sé le pietre la terra dello smottamento e fare di questi qualunque cosa voglia senza incorrere in pene o multe.
24 § d. Come è lecito condurre acqua al proprio ortoChiunque possa condurre acqua al proprio orto facendola scorrere lungo i terreni altrui, recando il minor danno /
- Media
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