c. 16v
- Carta
- c. 16v
- Trascrizione e note
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qu<o>d qui voluerit plantare ortum suum et primo in mane aciperent aquam, nemo ipsam possit post ea acipere per illam diem; si non fuerit de voluntate ipsius; qui ipsam de beudo de pigaverit vel vetaverit, solvat pro bannorum s. I Ianue pro quolibet et pro quolibet vice; salvo si posset plantare plures, sit in provisione bonorum hominum et incerto, redeat aquam in suo statu sub eadem pena.
27 § c. Sicut de omnibus prius debent solum menda quam bannorumOrdinatum est et statutum quod iustitia aliquo modo de aliquibus non presumat acipere bannum nisi prius fecerit solvere menda patienti, si eam habere voluerit.
28 § d. De diruentibus alienam casellam sitam in terrenoSi quis diruerit vel derochaverit alienam casellam de aliquo campo, solvat pro banno s. I Ianue et totidem menda et incontinenti propriis espensis usque ad tercium diem facere et edificare teneatur dictam casellam ad suum statum primum, sub eadem penam.
- Traduzione
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che se uno avrà voluto seminare il proprio orto e quella mattina avrà preso l’acqua per primo, nessuno possa prenderne ancora per quel giorno, a meno che non sia per volontà di quello; chi avrà deviato o fermato il corso dell’acqua dal canale, paghi una multa di un soldo di Genova per ciascuna infrazione, fatto salvo se fosse stato per poter seminare più orti, allora, per decisione dei boni homines e in caso di incertezza, si riporti la canalizzazione dell’acqua allo stato precedente, sotto la stessa pena.
27 § c. Come tutti debbano pagare le multe prima dei danniÈ stato stabilito e ordinato che la giustizia non possa in alcun modo pretendere di ottenere da nessuno il risarcimento dei danni, se prima non saranno state pagate le multe a chi avrà subito i danni, se le avrà volute.
28 § d. Riguardo a coloro i quali distruggono una casella in un terreno altruiSe uno avrà demolito o rovinato la casella di un terreno altrui, paghi una multa di un soldo di Genova e altrettanto come risarcimento e chi sarà insolvente per tre giorni, sia tenuto a ricostruire e a riportare allo stato originale la suddetta casella, a proprie spese, sotto la stessa pena.
- Media
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c. 16v
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