c. 21r
- Carta
- c. 21r
- Trascrizione e note
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6 § a. Quod aliquis tene<n>s iustitiam non poscit esse procurator neque advocatus in curia Lavine pro aliquo tempore sui officii
Aliquis consul Lavine seu tenens iustitiam non possit nec valeat aliquo modo, tempus sui officiis, esse procurator seu advocatus in curiam pro aliquo nec aliqui debitum emere, pro quo esset questio in dicta curia; et si contrafecerit privetus beneficio et officio suo et ultra ipsum officium habere non valeat usque ad annos X tunc proxime sub sequentes et non possit accipere aliquod partem inter praticantes sub pena s. X Iannue et ad missione sui officii.
7 § b. De petentibus advocatumCuria teneatur cuilibet petenti advocatum illum quem peterit ei dare, excepto notarius communis, qui advocatus iuret ad Sancta Dei Evangelia, bene et legaliter agere pro illo qui ipsum peterit.
8 § c. Sicut curia tenetur tuere Iura Eclexie orfanos et viduasCuria Lavine, expres<s>e sacramento, teneatur tuere et mannutenere, iura eclexie, orfanos et viduas et eis consilium prestare, si fuerint ignari et etiam teneatur dare tutorem et curatorem minoribus et pupilis et de propinqui omnibus /
- Traduzione
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6 § a. Perché chi tenga giustizia non può essere né procuratore né avvocato presso la curia di Lavina durante il periodo del suo ufficio
Un console di Lavina o chi tiene la giustizia non possa né valga in alcun modo, nel periodo del suo ufficio, essere procuratore o avvocato nella curia per conto di qualcuno o pagare un debito altrui, per il quale nascerebbe una questione da discutere nella suddetta curia; se invece, contravverà, venga privato del beneficio e del suo mandato e inoltre, non sia lecito per lui ottenere questo incarico per i dieci anni successivi e non possa prendere parte alcuna, sotto la pena di dieci soldi genovesi e sotto la pena del congedo dal suo ruolo.
7 § b. Riguardo a quelli che chiedono un avvocatoLa curia è tenuta a dare a chiunque lo richieda un avvocato, fatto salvo il notaio del comune, che, come avvocato, abbia giurato sul Santo Vangelo, di agire in modo conforme e legale, a favore di quello che lo aveva richiesto.
8 § c. Come la curia è tenuta a proteggere per diritto ecclesiastico orfani e vedoveLa curia di Lavina, in forza di un giuramento, è tenuta a proteggere e mantenere, i diritti della Chiesa, orfani e vedove e prestare loro consiglio, se si troveranno in difficoltà ed è anche tenuta a dare ai minori e ai neonati un tutore e un curatore scelto tra tutti i parenti. /
- Media
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