c. 22r
- Carta
- c. 22r
- Trascrizione e note
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ret vel ostendere possent occasionem.
13 § a. De illis quibus preceptum erit ut solvant vel aquitantSi alicui ex parte iustitie fuerit preceptum sub aliqua pena ut solvant vel aquitent reditori suo aut fideiubsorem prestet ob aliquam questionem vel causam et solvere seu aquitare aut fideiubsorem prestare noluerit, iustita teneatur dictam penam impositam ab eo extorquere et ut quod se paret coram iustitia et ultra quitet aut fideiubsorem prestet.
14 § b. De illis qui erunt apellati de aliquo factoSi aliqua persona fuerit apellata de aliquo facto a Iustitia et poterit ob ipsum factum prestare Iustitie fideiubsorem, et tunc Iustitia non possit ipsum incarcerare nec tradere custodibus, nisi fuisset alias condenatus furto pro Iustitiam et de delictum esset tale qui deberet †subditi questionibus†.
15 § c. De questionibus ut debent terminariOmnes lites et questione<s> que moventur de cetero vel movi posent in Lavina et districtu ipsius uti debeant coram iustitiam summarie et sine strepitum iuditiarii sive iuditii et prosequi infra menses duos a die incepte questionis, tam sine libello quam cum libello et tam sine contestatione litis, quam cum ipsius litis contestatione; et si litis contesta<ta> inter ipsas infra dictum tempus non fuis- /
- Traduzione
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non possa dimostrare di aver avuto un buon motivo per non presentarsi.
13 § a. Riguardo a coloro ai quali sarà fatto obbligo di pagare ed estinguere (il debito)Se a qualcuno da parte della giustizia sarà fatto obbligo, sotto una qualche pena, di pagare o estinguere un debito presso il proprio creditore o perché si presti come fideiussore per una qualche questione o causa, se quello non vorrà pagare o estinguere il debito o prestarsi come fideiussore, allora la giustizia sia tenuta, per la suddetta pena imposta, a estorcere il denaro a questo o chi si presenterà davanti alla giustizia per lui; e inoltre sia tenuto a estinguere il debito o a prestare fideiussione.
14 § b. Riguardo a coloro i quali saranno convocati per un qualche fattoSe una persona sarà stata chiamata per un fatto dalla giustizia e riguardo la causa questo possa dimostrare davanti alla giustizia di avere un fideiussore, a quel punto la giustizia non possa incarcerare l’accusato né porlo sotto custodia, a meno che questo non sia già stato condannato in precedenza per furto ai danni della giustizia o per un reato tale che debba † subditi questionibus.
15 § c. Riguardo a come debbano aver termine le litiTutte le liti e le questioni che da uno o da un altro possano nascere nel territorio di Lavina e nel suo distretto, debbano procedere così: siano queste portate davanti alla giustizia entro due mesi a partire dal giorno dell’inizio della questione, senza clamore e tanto senza citazione formale, quanto con citazione formale; e tanto senza contestazione della lite quanto con contestazione della lite stessa. Se invece la lite non sarà stata davvero contestata nel corso del suddetto periodo, allora di diritto /
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