c. 22v
- Carta
- c. 22v
- Trascrizione e note
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set, intelligatur ipso iure et ex vigore presentis capitulis fore contestata et elapsis dictis duobus mensibus, si dicta questio non esset terminata, ustitia teneatur sibi dari facere omnes scripturas et ractiones partium, suspectos et salarium atque confidentes, et sententiam super dicta questione facere promulgari consilio sapientis partibus non suspecti, expensis partis subcumbentis omne contradictione, delactione, apellactione (nisi ad dominum esset facta aliquatenus) non obstantibus sed ipsis penitus remotis.
16 § d. De petitione et titulis sicut debent dari in scriptisPetitio sive libellus non exibetur inscriptis pro aliqua questione, a soldi XX inferius et a s. XX super<i>us, detur petenti sive petentibus petitio sive libel<l>us inscriptis; tituli non dentur a s. X Ianue supra et infra questio terminetur pro delacione iuris iurandi idest per partem remissam aut per testes et simplicem declarationem sine titulis et aliis iuris solemnitatibus.
- Traduzione
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e per valore del presente capitolo venga considerata e si ritenga al contrario presentata; poi, trascorsi questi due mesi, se la suddetta questione non sarà terminata, la giustizia sia tenuta a farsi consegnare tutte le scritture e le conti e ogni materiale relativo alla causa delle parti, i sospetti e il salario e i confidenti, e facciano pronunciare una sentenza intorno alla suddetta questione imparziale, a le spese della parte di chi perde, sottintendendo ogni contraddizione, rinvio e appello (a meno che queste cose non siano state fatte davanti al signore), ma al contrario siano del tutto allontanati.
16 § d. Riguardo a come debbano essere resi negli scritti le petizioni e i titoliLa richiesta o il libello non siano prodotti in forma scritta se la questione è di valore inferiore a venti soldi; se invece il valore è superiore a venti soldi, sia dia a chi lo richiede la questione o il libello in forma scritta; invece i titoli in forma scritta non siano dati per questioni di valore inferiori a dieci soldi e che la contesa sia terminata grazie alla deposizione giurata, cioè per via del fatto che una parte che se ne chiami fuori o grazie ai testimoni e grazie alla a semplice dichiarazione, e senza la produzione di titoli o di altri strumenti solenni del diritto.
- Media
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c. 22v
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