Trascrizione, note e traduzione

Trascrizione

c. 1r

Adsit principio Virgo Maria meo

INCIPIT PRIMUS LIBER: De gaviliis et rumoribus


1         § a. De blasfemantibus Deuma

            Si quis blasfemaverit Deum aut Virginem Mariam, coram iustitia, solvat pro banno s. V Ianue et si non fuerit coram iusti<ti>a et fuerit accusatus, solvat  pro banno s. II Ianue et accusator habeat quartam partem banni.

           a De blasfemantibus Deum et Virginem Mariam nell'indiceM2 


2        § b. De percussione sive gavila incepta

            Si quis percuscerit aliquam personam apensate et irato animo et sine gavila incepta et sine eo qui habuisset verba cum ea et dicta personam vulneraverit et non occiderit eam, solvat pro banno libras X Ianue; et si ipsam invaserit et non vulneraverit, solvat pro banno s. C Ianue, si hoc ille agressus fuerit legitime, probaverit per tres vel duos testes bone fame et bonos viros, etiam et mulieres, et pro qualibet allia persona per quam possit scirea veritas et reficiat danna patienti et expensas ac contra opera caritura. 

           a sire nel testocorr. M2 


3         § c. De gravilia in qua sit sanguis et de personis facientibus eam 

            Si quis maior annis XXti fecerit gavilam cum aliqua persona et percuscerit eam, itaquod sanguis inde exeat, / ( c. 1v) solvat pro banno libras tres Ianue et si persona percutiens fuerit minor annis XX, usque in quatuordecim, solvat pro banno s. XX Ianue et si fuerit minor XIIII annorum solvat pro banno s. X Ianue et si quis intreraret vel dispartiret gavilantes qui atinerent et usque in secundo gradum et dispartiendo vel dividendo ipsos acapilantes fecerit sanguinem alicui ipsorum non solvat pro banno occasione di<c>ti sanguinis nisi s. V Ianue si de predictis facta fuerit querimonia coram iustitia. Et si querimonia facta non erit, non posit iustitia procedere super predictis et ille qui percuscerit alique<m> reficiat patienti danno omnes espensas quas fecerit occasione presentis cause et deliti et intelligatur quod dictum est quod iustitia non possit procedere sine querimonia contra dictum mediatorem. 


4         § d. De dantibus alapam vel pugnum vel verberatibus aliquam personam 

            Si quis maior annorum XXV dederit alicui persone alapam, vel pugnum, vel ipsam verberaverit fuste <aut> baculo, vel lapide et sanguine inde exerat vel exierit, solvat pro banno libras tres Ianue, et si sanguis non exierit, solvat pro banno s. XX Ianue; et si feriens fuerit minior usque in XIIII annos, solvat pro banni si sanguis exierit s. XX Ianue, et si sanguis non exierit, solvat pro banno s. X Ianue; et si persona percutiens fuerit minor XIIII annis et sanguis exierit, solvat pro banno s. X / ( c. 2r) Ianue; et si sanguis non exierit, solvat pro banno s. X. Ianue et reficiat semper dannum et expensasb patienti dampnum occaxione presentis delitis. 

           a corr. M2 su rasura

           b expensis nel testocorr. M2 


5         § a. De verberatibus fusto vel pugno

            Si quis minor annorum viginti irato animo percuscerit aliquam personam pugno vel pede et ei extraxerit vel decerprita capillos et proicerit ad terram ita quod sanguinis exeat, solvatb pro banno libras tres Ianue et si sanguis non exierit, solvat pro banno s. XX Ianue; et si personam percutiens fuerit minor annorum XX usque in quatuordecim, solvat pro banno si sanguis exierit s. X Ianue; et si sanguis non exierit, solvat pro banno s. V Ianue; et si fuerit minor XIIII annis, solvat pro banno si fecerit sanguinem s. V Ianue, et si non fecerit sanguinem, solvat pro banno s. I Ianue.

           a corr. M1 

           b solva nel testocorr. M2 


6         § b. De semigrationea facta contra aliquam personam 

            Si quis, irato animo, <tam> exemigraverit contra aliquam personam gladiob, lancea, roncilio, lapide, fuste seu balata plumbie, ferrea, lapidem quam quod non percuscerit, solvat pro banno s. V Ianue. 

           a exmigratione nel testo, corr. M2 (cf. indice: esmigratione)

           b gradio nel testo, corr. M1


7         § c. De currentibus ad gavilam

            Si quis currerit ad gavilam sive rumorem cum armis et ibi nullum malum fecerit, †nomine similitudinem mali non datis aliqui bonum accede malum non faciendo†.


8         § d. De evaginantibus gladium sine empsema 

            Si quis, irato animo furiose, evaginaverit contra aliquem gradium vel empsem et non percuscerit eum, solvat pro ban- / (c. 2v) no s. X Ianue; et si percuscerit eam vel eum et non fecerit sanguinem, solvat pro banno s. XX Ianue et si fecerit sanguinem, solvat pro banno libras tres Ianue; et si aliquis, irato animo, fregerit alicui persone aliquod ob vel membrum, s(olvat) pro banno libras quinque Ianue et restituat omnes expensas patienti quas fecerit occasione de percutientis et ultra, opera charitura ex debilitatione membri sive mutilationefacta.

           a vel enpse<m> nell'indice; empse nel testo, corr. M2 

           b mutizione nel testo, corr. M2 


9         § e. De inspingentibus alienam personam irato animo

            Si quis inspingerit aliquam personam, <i>rato animo, solvat pro banno s. XX Ianue; tamen si persone essent viles vel infantes, non dent banno: videlice<t> infantes et viles persone si<n>t in albitrio curie, usque in dictis s. XX. 


10         § f. De morte vel delicto reprobato 

            Si quis reprobaverit sive inproperaverit mortem parentum suorum vel propinquorum vel aliarum personarum aut simile delitum quod ad inproperium intendat contra quem inproperatum fuerit, solvat pro banno s. XX Ianue, si querimonia facta fuerit coram iustitia et si querimonia facta non fuerit, possit iustitia ex offitio procedere.


11         § a. De currentibus ad domum alienam manu armata / ( c. 3r)

            Si quis currerit ad domum alienam manu armata vel furiose, solvat pro banno libras tres Ianue.


12         § b. De verbo iniurioso dicto tenenti iustitia

            Si quis dixerit tenenti ustitia aliquod verbum iniuriosum, solvat pro banno s. X Ianue et si quis, coram iustitia, dismentierit aliquam personam, solvat pro banno s. V Ianue, salvo quod si persona que dicta fuerit mentiri dixerit illi qui ipsam dixerit mentiri, proditor vel homicida seu simile deli<ctum>, tunc personam dismentiens non det aliqui banno de dicto verbo et si quis, coram iustitiam, dixerit alicui iniuriose cucurbitam: periurium, tradictorem, leonem furem et simile delictum, solvat pro banno s. X Ianue, si extra curia predicta fuerit; solvat pro banno s. V Ianue, si de predictis querimonia facta fuerit, salvo et resalvato si ille qui dixerit cuculbitam per iurium traditorem leonem et simile delictum, poterit probare per duos testes perdicta suficientes et bone fame, non det aliquod bannu de predictis.


13         § c. De verbo iniurioso prolato mulieribus

            Si quis dixerit alicui mulieri, habent annos quindecim et supra, “meretricema ” aut similia; solvat pro banno soldi X Ianue. 

           a meretrice nel testo, corr. M2 


14         § d. De percuscionea bestiarum

            Si quis percuscerit extra suum vel inter aliquam bestiam grosam, silicet: bovem vel vacha et illius generis, aequ<u>m vel aequam et illi generis, mulum et mulam et illius generis, axinus vel axinarum / (c. 3v) et illius generis, porchumb et porcam et illius generis et interficerit eam, solvat pro banno s. X Ianue et emendat dannum in duplum; et si non occiderat eam sed ei fregerit aliquod os vel membram, solvat pro banno s. V Ianue et si fuerit bestiam menutam et occiderit eam, solvat pro banno s. V Ianue et emendet dannum in duplum et si fregerit ei aliquod os vel membrum, solvat pro banno s. I Ianue et emendet dannum in duplum et hoc semper estimeturc pro estimatores Lavine et expensis illius qui comiscerit dannum. 

           a percusione nell'indice

           b porche nel testo, corr. M2 

           c estimetus nel testo, corr. M2


15         § e. De periurantibus

            Si qua persona, maior annorum XX et supra, <per>iuraverit coram iustitia, solvat pro banno s. LX Ianue et si fuerit minor annis XX usque XIIII, solvat pro banno s. XX Ianue.


16         § f. De interficientibus alienam carnem vel irritantibus eum 

            Si quis interfecerit alienum canema, aliquo instrumento nisi gladio, solvat pro banno s. V Ianue et emendet cannemut fuerit estimatamc; et si quis canis alienum morderit aliquod personam vel ei aliquo danno fecerit, dominus canis tenetur restituere dannum patienti; et si aliquodclamaverit et incitaverit alienos, et comcione damnum aliqui alicui fecerit, nulum dannum inputet illi cui canis erit et si ille cui ipsum vel ipsos clamaverit aut apellaverit vel irritaverit, solva<n>t totum dannum et expensas patienti et ultra pro banno s. I Ianue. 

           alienam carnem nel testo, alienum cannem corr. M2 

           b cainem nel testo, corr. M2 

           c estimatam nel testo, corr. M2 

           d corr. su rasura M1 


17         § g. De fatientibus rixam vel gavilam quomodo poterun<t> se concordare / (c. 4r)

            Ordivaverunt et statuerunt quod si alique persone fecerint gavilam vel rixam in simul et fuerit concordes in<fra> dies otto a die gavile incepte, quod de ipsa gavilia vel rixa non exeat aliquod bannum vel pena, si querimonia vel acusa non fuerit facta coram iustitia.

 

INCIPIT SECUNDUM LIBER: De furtis et Maleficiis

1         § a. De facientibus furtum in vila Lavinea 

            Si aliqua persona furata fuerit infra vilam Lavine et ipsi<us> pertinentias, quod valea<t> s. X Ianue et supra, solvat pro banno de die solvat s. LX Ianue et de nocte s. Cmb Ianue; et si res furata valuerit minus de s. X usque in duos solvat pro banno de die s. X et de nocte s. XX Ianue; et si valuerit minus s. II, solvat pro banno de die s. V et de nocte soldi X Ianue et emendet semper furtum in duplum et si non habuerit unde solvere, puniatus secundum ius.

           De facientibus furtum in vila Lavine et eius pertinentia nell'indice

           s(olidos) C nel testo, s(ecundum) C(ursum) corr. M2 


2         § b. De furantibus bestiam grosam 

            Si qua persona furata fuerit aliquod bestiam grosam de nocte, solvat pro banno libras X Ianue et de die s. C Ianue, si fuerit homo dominioruma Lavine. Et si fuerit persona extranea, puniatur secundum ius non obsta<n>te presenti capitulo et emendet furtumb in duplum et si plures essent fures quilibet solvat bannorum ut supra et / (c. 4v) inter omnes emendam unam et hoc inteligatur de omnibus fultibus in omnibus capitulis fultorum tam supra scriptorum quam infra scriptorum. 

           a dominorum nel testo, corr. M2 

           b futum nel testo, corr. M2 


3         § c. De furantibus bestiam menutam 

            Si qua persona furaverit bestiam menutam de nocte solvat pro banno libras III Ianue et si de die s. XX Ianuarum et emendet fultum in duplum. 

           minutam nell'indice


4         § d. De furantibus gallum vel gallinam 

            Si qua persona furata fuerit vel rapuerit aliquem gallum vel galinam et illius generis de nocte s(olvat) pro banno s. X Ianue et de die s. V et emendet furtum in duplum non obstante capitulo supra scrito de furto bestiarum grasarum. 


5         § e. De furantibus vites vel ligna amugi<a>ta

            Si qua persona furaverit vites vel ligna amugiata de nocte, solvat pro banno s. II Ianue et de die s. I; et si non fuerunt ad amugiata, solvat pro banno de nocte s. I et de die d. VI Ianue et totidem pro menda et plus si danum fuerit.


6         § f. De furantibus vel de cepantibus albore domesticaa

            Si aliquis fultive aranchaverit aliquas arbores domesticas de nocte in alienis terris, solvat pro banno de nocteb s. X et de die s. V Ianue et totidem pro menda et plus si plus dannum fuerit. / (c. 5r)

           arbores domesticos nell'indice

           così nel testo


7         § a. De furantibus alienos fructus 

            Si quis furtive collexerit alienos fructus, silicet: persica, poma, pira, uvas, ficus, castaneas, nuces, iandues solvat pro banno de nocte s. X Ianue et de die s. V Ianue et totidem pro emenda et plus si plus fuerit dannum, salvo si aliqua persona intraverit in alienos clausos causam famis ad comedendum de predictis, et hoc non fecerit malitiose, sed necesitate et nihil extrascerit aut portaverit vel portare fecit, solvat de die denarios VI et de nocte s. II Ianue et totidem pro emenda.


8         § b. De furantibus alienam blavam

            Si quis furatus fuerit alienam blavam in campo alieno vel suo et esset verberata in aera vel alibi, solvat pro banno de nocte s. XL Ianue et de die s. XX Ianue; et si esset in boraribus seu bignis, solvat pro bannorum de nocte s. XX Ianue et de die s. X Ianue et pro qua<li>bet gavilla, de nocte s. V et de die s. II; et de manipulo denarios VI et totidem pro emenda et plus si plus dannum fuerit.


9         § c. De furantibus alienam ortaglia<m>

            Si quis furatus fuerit vel aceperti vel aliquo modo vastaverit aliena ortaglia, ubicu<m>que sit cuiuscumque generaverit ali existant solvat pro bannorum de nocte / (c. 5v) s. X et de die s.V Ianue et totidem pro emenda et plus si plus fuerit damno. 


10         § d. De furantibus alienas canas vel salices 

            Si quis furatus fuerit alienas canas vel salices de nocte, solvat pro banno s. V et de die, s. II et totidem pro emenda et plus si plus dannum fuerit. 


11         § e. De furantibus alienas paleas sivea fenum

            Quicumque furatus fuerit et stilpaverit, cremaverit aut diruerit alienas paleas sive fenum de nocte, solvat pro banno s. X Ianue et de die s. V Ianue et emendet dannum in triplum et qui deruerit alienos mugios feni sive paleas, solvat pro banno s. I Ianue et totidem pro emenda et teneaturin continenti amugiare predictum fenum et paleam sub dicta pena. 

           a vel nell'indice


12         § f. De furantibus alienum acelbalem 

            Si quis furatus fuerit aliqui acelbale vel vastaverunt seu combuxerit, de nocte solvat pro banno s. II Ianue et de die s. I et totidem pro menda et plus si plus fuerit dannorum. 


13         § g. De furantibus alienum consertum aratri 

            Si qua persona furata fuerit alienum concertum aratri sive bonum, solvat pro banno s. V Ianue et si dictum cumsertum acipit, non animo furandi sed laborandi, teneatur restituire eum ipsa die qua ipsum aceperit, in loco quo ipsum aceperit et qui contra fecerit, solvat pro banno s. I Ianue / (c. 6r) et totidem pro menda; et si dictum cuncertum fregerit aut vastaverit ipsa die, denuntiet<ur> domino cuius erit dictum consertum et fractum illius emendet eum s. V Ianue infra tres dies postquam vastaverit eum, sub pena s. I Ianue. 


14         § a. De furantibus lignamina domorum vel visarioruma 

            Si qua persona  furata fuerit aliqui lignamina domorum vel visariorum, cuiusqumque conditionis sit et ubicumque sit, solvat pro banno de die s. V et de nocte s. X Ianue et totidem pro emenda et plus si plus fuerit dannum. 

           vicialiarum nell'indice


15         § b. De <in>quirentibus rem furatam et vetantibus eama

            Si qua persona vetaberit alicui aliquam, s<ilicet> rem furatam, ne ipsam † ingratus †, solvat pro banno quantum soluerit fur ipsi rei et totidem pro emenda; tamen ille qui quere<re> voluerit ipsam rem s<ilicet> furatam apud aliqui personam aut in domo eius vel apud aliqui repositum suum hoc facere non presumat sine iustitia aut de parabola iustitie. 

           earum nell'indice


16         § c. De pluribus furtibus in simul commitentibus furtum

            Si plures persone alicuius rem simul furtum fecerint uniusquisque illorum solvat totum bannum et inter omnes solvant unam emendam et uno solvente emendam alii ab ea liberentur et intellecto dominus reia furate habeat electionem petendi a quocunque voluerit ipsorum furtum et emendam ipsi rei eidem furate. / (c. 6v)

           rem nel testo, corr. M2 


17         § d. De furantibus alienas clausulas

            Si qua persona furata vel deruerit alienam clausulam vel sepe de nocte, solvat pro banno s. II Ianue et de die s. I et totidem pro emenda et plus si plus dannum fuerit et teneatur restituere predictam clausulam usque ad dies tres proxime et venturea in prestinum sub predicta pena.

            proxime et venture corr. M1 su rasura


18         § e. De furantibus alienam legnamina vinearum 

            Si qua persona furaverit de nocte alienos palos esta vinearum aut canas aut aliquid qui substinea vites, solv<a>t pro banno de nocte s. X de die s. V Ianue et totidem pro menda. 

           così nel testo


19         § f. De furantibus alienas apes seu albinaria 

            Si qua persona furata fuerit apes seu albinaria de nocte, vel ipsis extrascerit brescas, solvat pro banno s. XX Ianue et de die s. X Ianue et emendet dannum in duplum et totidem solvat et emendet si vastaverit eos vel ea. 


20         § g. De celantibus rem inventam 

            Si quis rem alterius invenerit eamque selaverit et querenti domino non manifestaverit post eamque probabatuma fuerit rem inventam celase, solvat pro banno s. X Ianue et dicta rem resti<tui>tur in duplum simili modo statutum estb de rebus furatis et celatis pro / (c. 7r) aliquam personam.

           probabatum nel testo, corr. M2  

           così nel testo


21         § a. De estrantibusa sive stramutantibus alienos terminos 

            Si aliqua persona arancaverit seu transmutaverit alienos terminos, solvat pro banno s. LX Ianue et restituat totum dannum patienti et si non habuerit unde solvere, puniatur secundum ius.

           strepantibus nell'indice


22         § b. De accusantibus aliquem de aliquo maleficio ingenio vel fraude

            Si quis accusaverit aliquem de aliquo maleficio vel delicto ingenuo vel fraude aut malitiose sive delicto et accusatus poterit probare iuste predictum maleficium sive delictum non comississe seu fecise, accusator ferat pena quam substituisse si predicta fecisse et ultra accusator restituat omnes expensas facta de dicta causa et solvat pro banno libras III Ianuinorum.


23         § c. De violatoribus feminarum

            Si quis violente violaverit aliquam mulierem quem sit maritanda vel nubenda, teneatur ei dare tantas doctas  quantas dedisset pater vel mater sua vel aliquis haberet ipsam maritare vel ipsam tenatur acipere in uxorem et si contra fecerit puniatur secundum iussi hoc legitime probare poterit. 


24         § d. De prehendentibus aliquem in viis / (c. 7v)

            Si quis derobaverit aliquam personam in via publica in teretorio Lavine, solvat pro banno libras V Ianue  et restituat ablataa; et si non poterit solvere, puniatur secundum ius; nisi hoc fecerit, parabola et licentia iustitie, vel si persona derobata dare debuisset aliquid persone derobanti et de ipsum non potuisse habere solutionem vel rationem.

           a oblata nel testo, corr. M2


25         § e. De illis qui erunt capti vel detenti in ere vel in persona pro aliquo de Lavina

            Si quis detenptus vel captus fuerit in aere vel in persona pro aliquo de Lavina, aliqua occasione vel facto in aliqua parte illa persona pro qua captus vel de temptus fuerit dictus captus vel detemptus, teneatur in dannum conservare ab omni danno quod inde fuerit passus usque ad octo dies proximi post ipsam presaliam factaque sub penna s. XX Ianue sed de s. XX superius; et de s. XX inferius, s. X Ianue et III denariisa, sive aliquo extimo et restitutione omnium dannorum et expensarum et credatur per ei sacramentum de ipsi si fuerit homo bone fame usque in s. XX Ianue si ita obligatione noluerit captum et detemptus, possit et valet autoritate iustitie bona ipsi debittoris pro quo captus fuerit acipere et dicta bona sive tantumb de ipsis vendere et vendi facere ad incantum ex quibus sit integre sibi / (c. 8r) satisfactum, preter domum et ortum et si non habuerit alquid, predicta valeat vendere ut supra dictum est.

           a denaus nel testo, corr. M2 su rasura

           b tantutum nel testo, corr. M2 


26         § a. De illis qui eru<n>t derobati

            Si aliquis derobatus vel expoliatus fuerunt suorum rerum per aliquos extraneos vel extraneuma et poterit de danno suo accipere emenda aut quodb Lavinam redeat liceat †ei homo fieri† sine aliquo banno et penna et si vero Lavinam venerit aut quamc accipia ultionem, de predictis non valeat aliquo modo post ea sumere vindictam de danno suo nec emendamd licentia et parabola iustitie. 

           pro aliquos  extraneos vel extraneus nel testo, corr. M2 

           aut quod probabilmente antequam 

           aut quam probabilmente antequam 

           suo nec emenda nel testo, corr. M1 su rasura


27         § b. De ferentibus falsum testimonium

            Si quis falsum testimonium contra aliquam personam, solvat pro banno libras III Ianue et ultra testes in aliquo facto non possit nec testificari in aliqua causa et si testificatus fuerit, non valeat ei testimonium nec curia tenetur ipsum exaudire; et si curia ipsum exaudierit nihil hominus non noceat ad ipsa parte contra quam lactuma esset tale testimonium.       

           così nel testo                                                       


28         § c. De acipientibus viam communis sine voluntate ipsius com<m>unis

            Si quis aceperit vel extrascerit seu deterioraverit aliquas vias communis, sine voluntate ipsius communis / (c. 8v) solva pro banno s. II Ianue et ultra teneatur dannum vie restituere ina prestinum statum usque ad octo dies proxe sub sequentes sub dicta penam.

           a nel testo, corr. M2 


29         § d. De mulierem recedentem a viro causa puteschi

            Si aliqua mulier habentes virum, propria autoritate recesserit a viro suo causa puteschi vel meretricii, meditas dectium suarum sit viri sui, de hoc si fuerit publica vos et fama inter noctosa et vicinos. 

            così nel testo       


30         § e. De clamantibus ad alma sine causa

            Si qua persona clamaverit ad alma in territorio Lavine sine causa aut sine verbo iustitie solvat pro banno l. I Ianue pro qu<a>libet vice et si non habuerit unde solvere, puniatur secundum ius si de hoc fuerit querimonia coram iustitiam.


31         § f. De ponentibus focum in terretorio Lavine

            Si aliqua persona posuerit focum in terretorio Lavine et dictum focum fecerit dannum alicuius solvat pro banno s. V Ianue et emendet dannum pacienti et cuilibet possit accusare contrafacientes et habeat quartam partem bannis. 


32         § a. De animali alicuius occidenti / ( c. 9r) alineum animal

            Si animal alicuius occiderit animal alterui vel vulneraverit aut vastaverit ille cuius fuerit animal agrediens, restituat domino animalis mortui mendam ipsius vel det nossiam et hoc sub penam soldi V Ianue; et <si> animal mortuum aut vastatum primo agressus fuisset alicuius animal tunc dominus cuius fuerit animal non substinuat aliqui danno, quam vim vi repelere liceta non solum hominibus, sed etiam animalibus in ractonalibus.

            a quam vim vi repelere licet cit. Digesto (43, 16, 1, 27)


33         § b. Si quis animal alterius iniuste incluscerit

            Si quis animal alterius iniuste incluscerit et inclusum interfecerit vel fame necaverit et non negaverit, emendet tantum quantum magis valuisset infra annus a die mortis animalis; et si negaverit inclusisset vel fame necasset et mendet dannum in duplum, si convinctus fuerit probationibus idoneis et solv<a>t pro banno s. X Ianue.


34         § c. De alienantibus alienam rem contra voluntate domini ipsius 

            Si quis s<c>ienter, contra voluntatem domini cuius erit res aliquam rem alienaverit, vendiderit / (c. 9v) vel emerit, dantis et recipientis uterque furti penna puniatur ut in capitulis furtorum cuntinetur; si vero dominus rema  non contradixerit dum  †potestate est presens eb†, dans et acipiens, ad nula pena teneatur. 

            probabilmente rei

            probabilmente tunc


35         § d. De ementibus rem alienam ignorantis

            Si quis ignorantis emerit rem alienam ab aliquo fure sive raptore sive ab alio rem venditoris esse putans non solvat aliquam pennam tamen teneatur rem redere illi cui ipsam probaverit esse suam nulo pr<e>cio a domino re sibi redito quia inumanum esse videtur aliquem cogi sue rei precium solvere  sed talis emptus habeat accionem contra venditore de recuperando precium quod ei debit.


36         § e. De possidentibus aliena posessiones 

            Si quis pacifice et quiete, sine alicui contradictione possederit aliquam rem seu posessionem per annos decem continuos et ille cuius es<s>et talis rem aut pocessio fuisset vel stetisset in marcha Albi<n>gane et non contradixisset vel contradici fecisset vel faceret, illius talis rem sive pocessionis proprietas et dominium sit et inteligatur esse possidentis et si ille vel illa cuius esset res(sic) vel posesio in marcha Albingane pro illius tempus et pocessor poscederit pro annos XX pacifice ut supra / (c. 10r) illa talis res sue pocessio sit et esset int<eli>igatur possidentis exclusa in omnibus ractione eclexie Lavine et consortilis et minorum atque viduarum contra quos presens capitulum in aliquo sibi non habet locum.


37         § a. De habentibus aliquam rem seu pocessione commune

            Si quis habuerit aliquam rem seu pocesionem commune<m> et alter illorum vendere vel alienare partem suam, debeat illius denuntiare consorti suo et partem suam sibi vendere iusto pecio si emere voluerit; et si emere noluerit licea<t> ei vendere cui voluerit et si talis alienans seu vendens consorti suo non denontiaverit, si vendiderit aut alienaverit illa talis venditio seu alienatio non valeat nec teneatur et qui contrafecerit, solvat pro banno s. V Ianue.


38         § b. De manda<n>ti<bu>s aliis ut furtum faciant 

            Si quis mandaverit vel preceperit alcuius vel quibus ut furtum aliqui vel maleficum aut delictum faciant, tam mandatorum quam fures, seu fur aut malefactor, in solidum puniatur vel in capitulis Furtorum et Maleficiorum plenarie continetur similiter intelligatus de omnibus guastis. / (c. 10v)



INCIPIT TERTIUS LIBER: De guastis blanditis et ordinamenta communis 


1          § c. Primo de bestiis inventis in alienis clausis et blavis natis et non natis

            Primo namque statuerunt quod si alique bestie grose invente fuerunt de nocte […] et  <in> alienis clausulis seu blavis natis et non natis vel erbis questoditis a calendas martii, usque ad festum Omnium Sanctorum, solvat pro banno pro quolibet s. I Ianue de die denarios VI Ianue et totidem pro menda et tropatus ovium et capratus caprarum de nocte s. V Ianue et de die s. II et totidem pro emenda et inteligatur propatus ovium de decem supra et  a X inferius, solvant quatuor bestie minute pro una grosa et ad illam ractionem; et ad festum / (c. 11r) Omnium Sanctorum usque ad chalendas martii, solvat quolibet bestia grosa de nocte denarios VI et de die denarios IIII Ianue et tropatus ovium et caprarum capratus de nocte s. III et de die s. II, inteligatur capratus caprarum quinque et quinque supra, et totidem pro menda et plus, si plus esset dannum et bestie minute, a X oves inferius a V capre inferius ut supra est espresum. 


2          § a.  De bestiis vastantibus alienas brocas, ficum, castanee, oblis de canibus et brotis vitiuma

            Si alique bestie vastaverint alienas ficus, castanea, oblis, cane, bloctos vitium, solvat de brochis due ficum d. I et de brotis III vitium d. I; et de capita ficum d. IIII et de IIII oblis de canibus d. I; et de brochis et brotis, in ussub et in provisione extimatorum, si valere deberentc et que valent estimant et de capite castaneed, solvat d. I tantum pro emenda.

            è presente un "56" in lapis rosso nel margine esterno

            b in ussu nel testo, si visu corr. M2

            c deberem nel testo, deberent corr. M2

            d capita castane nel testo, capite castanee corr. M2

            e menda nel testo, emenda corr. M2


3          § b. De incidentibus alienas canas 

            Si <quis> inciderit alienas canas in alieno caneto a sex supra, solvat pro bano denarios VI Ianue et totidem pro emenda et plus si dannum erit plus; et a sex inferius usque a tres, bannorum denarios III Ianue et emenda totidem. /(c. 11v)


4          § c. De incidentibus alienos arbores 

            Si quis inciderit aliquem alienam arborem silvestrem ad calciam, tam inclusis quam extra, de nocte solvat pro banno s. II Ianue et de die s. I et totidem pro menda et  plus si plus erit dannum; et qui lignaverit in alienis arboribus domesticis et silvestribus, solvat pro banno d. VI Ianue et totidem pro menda et si frangerit vel inciderit aliquod de virido in arboribus domesticis, solvat banno s. V Ianue et totidem pro menda et plus si plus fuerit dannum; salvo pro tortagne laborandi pro cononello et pro trachioira et per duas divilias aere semper faciant perdicta ubi sit minus dannus et de predictis. 


5          § d. De arboribus in alienis terris et pratis 

            Si qua persona inventa fuerit arborare in alienis vitibus, solvat pro banno s. I Ianue et totidem pro menda, si ibi fuerint uve et si ibi non essent uve, remaneat inpunis; et in alienis arboribus rebrondatis et erbis custoditis et canetis et segetibus et leguminibus, a calendas aprilis usque ad festum Sancti Michaelis, solvat pro bannno s. VI Ianue et totidem pro menda et in pratis cum ferra sive mesoira s. pro banno s. I Ianue et totidem pro menda et sine ferra, pro banno s. VI Ianue et tam / (c. 12 - caduta)

 

c. 12r (Si riportano le poche lettere visibili sul margine interno e le integrazioni desumibili dall'indice)


6          § a. <De bestiis forensibus pascentibus in terretorio Lavine>

            S

[…]

et 

sa

et 

va

de 

tul 


7          § b. <De bestiis in alienis stipulas>

            Si 

as

g

u

b

d


c. 12v (Si riportano le poche lettere visibili sul margine interno)


-t


8          § c. <De bestiis intrantibus in alis pratis non segatis>

-anorum

-tus

-it


9          § d. <De pratis sicut debent banniri>

-lem

-ti

-fe

-at 

-tis

 

/ (c. 13r)


10          § a. De bestiis in ventis in blanditis 

            Si alique bestie invente fuerunt in blanditis factis et ordinatis per Commune, solvat pro qualibet bestia grosa denarios II; et topratus ovium s. II Ianue et capratus caprarum s. II Ianue; et bestie minute ut supra continetur in aliis capitulis.


11          § b. De illis qui non audent vendere blanditis alicui extraneos 

            Si aliquis emerit aliquam blanditam communi Lavine, eam vel eas vendere non debeat aliquo foritano sub pena s. XX Ianue pro qualibet vice, salvo si homines Lavine noluissent emere.


12          § c. De rumpentibus blanditis Communis 

            Aliqua persona non presumet nec audeat aliquo modo vel causam frangere alqui blanditam factam per commune et qui contrafecerit sol(vat) pro banno totiens quotiens erit contrafactum s. V Ianue et expedire teneatur bestias si ei venum datum fuerit per camparios vel habentes potestatem ad hoc de dicta bandita sub dicta pena que bla<n>dite ut supra facere non / (c. 13v) possit aliquo modo disbandire vel rumpi nisi in publico parlamento hominum Lavine.


13          § d. De bestiis inventis in blanditis communis 

            Si alique bestie alicuius Iustitie frangerit vel arompiuerit aliquas blanditas communis seu intraverit in eas causa paschandi et postea, in ipsis blanditis, intrarent bestie alique alicuius persone, illa <persona> sive ille persone cuius vel quorum fuerint dicte bestie, non solvant alique bannum pro illa die que intraverit in ditis blanditis, sed tantum bestie iustitie sunt domino cuius fuerit dicte bestie, solvat bannum totum et mendam pro dictis bestiis suis et pro omnibus aliis paschatibus in dictis blanditis pro illa die et nihilominus firme sit de blandictea in suo blandimento.

         a brandicte nel testo, blandicte corr. M2


14          § e. Si cuius dannum patiens tenetur petere omnibus qui ipsius fecerint

            Si plurimum hominum fuerint bestie dannificantes dannum patiens teneatur dannum cuilibet domino bestiarum pro parte sibi contingente et non uni aliorum tantum et si vellet contrafacere non audiatur iustitia. / (c. 14r)


15          § a. De porcis inventis in alienis terris 

            Si porci inventi alicuius fuerit in alienis terris blavis et ortis et in alieni dannis, solvat pro quolibet porcho blannum denarios VI et mendo totidem et plus si plus fuerit dannorum.


16          § b. De non serrantibus porcusa in muro

            Statutum et ordinatum est quod quilibet qui emerit porcum debeant et teneantur serrare in muro de ferat<a> a die qui emerit usque a dies octo proxime venture sequenti, sub pena s. I Ianue pro quolibet vice qu<o>d inventi fuerint ut non essent serrati.

            a porcus corr. M1


17          § c. Si cuius teneratur craudere infra confines qui ibi habent possessiones 

            Quilibet habens terras et pocessiones infra confines et terra custoditasa et agregata, teneratur ipsas claudere sufficienter pro bovis et asini et homo, sub pena s. I Ianuorum pro qualibet et qualibetb vice, et ultra ille in terra cuius esset aliqui sapellum per quod intraverint bestie ad vastandum terras illorum teneatur emendare totum dannum patientibus illius causam dicti sapelli et non dominus cuius esset vel fuissent dicte bestie / (c. 14v) et si clusus non fuerit dictum sapellum ut supra sufficienter et bestias intrantes in dictas pocessiones ob malam clausuram, non solvant aliquod bannum nec mendam; et si aliquis alius disclauderit dictum sapellum et non clauderet ipsum incontinenti teneatur solvere bannum et menda et totum dannum pro domino cuius erit dictum sapellum.

            a custoditas corr. su rasura M1 

            b così nel testo


18          § d. De bestiis †scaratis† 

            Ordinaveru<n>t quod bestiam aliquod †scaratam non det bannum sed mendet dannum patienti ut fuerit estimatum.†


19          § e. Sicut bestiarius tenetur emendare dannorum quo fecerit

            Statutum et ordinatum est quod bestiarius mendet dannorum quod fecerint bestias quas custodierit, si habet de quo mendet; et si non habuerint de quo emendet, dominus bestiarum teneatur emendare dannum suum pro bestias sua et non ultra.


20          § f. De euntibus pro alienos strazetos

            Si quis iverit per alienos strazetos et inde fuerit accusatus coram curia, solvat pro banno d. VI et totidem pro menda. / (c. 15r)


21          § a. De arboribus stantibus vel quod pluvientibus vel abombrantibusa super alienis dominibus visariis et aleis

            Si quis habuerit aliquas arbores tam domesticas quam silvestres apud vel supra domus vel visarium sive aleam alicuius que pluviant et aquam ducant supe<r> dictas domos visaria vel alea seu dannum et umbram faciant dictum viciarem vel aream, ipsas arbores moderare teneatur ut videbitur per estimatoribus communis Lavine vel illius electis a Communi super hoc et si dictam arbores sive arbor valuerit a s. III superius emendet per illum cuius fuerit domum viciarium vel aream et de s. III inferius non emendatur et videatur per dictos estimatores vel per alios electos ad hoc, si dictos arbore<s> vel albor poterit manere ut non incidatur et <si> existimatum et emendatum fuerit, non debeat ipsa arbor vel arbores in perpetuum alevare, et si ille cuius fuerunt dicte arbores vel arbor noluerit et vel eam incidere, solva pro banno s. X Ianue et nihilhominum predicte arbores incidentur per supra dictos si de predictis fuerit querimoni<a> coram iustitia. 

         acorr. su rasura M1


22          § b. De arboribus sta<n>tibus super viis / (c. 15v)

            Arbores stantes et pendentes super viis ubicumque sit et qualescu<m>que tam domesticas quam silvestrea earum, colectis et preceptis frutibus, incidatur a terra versus celum per parmos duodecim, secundum providentia consulum et estimatorum, et contrafacientes et venientes, solvant pro banno pro colibet et pro quolibet vice s. I Ianue pro banno nihilominus predicta arbores.


23          § c. De lavancha sive ruina discurrente aut discurit in alienam terram

            Si ruina vel lavancha discurrerit in terram alienam seminandam vel ortum, dominus terre a qua procescerit dicta lavancha vel ruina post quam fuerit ei denuntiatum, ipsam adatare teneatur in octo dies sub pena s. II Ianue et si non esset terram seminandam nec ortiris teneatur ipsam adaptare post denontiationem ei factam infra mensem unum sub dicta penna. Translatis vero dictis terminis liceat domino cuius terra in qua erit dicta riuna traere lapidis ad se et terram ipsius ruine et facere de ipsis quicquid voluerit sine penam et bannorum.


24         § d. Sicut liceat ducere cuilibet  aquam ad ortum suum 

            Liceat licitum sit cuilibet persone ducere ad ortum suum per possesiones alienas faciendo minus danno / (c. 16r) quam poterit et emendet danno cuilibet patienti hoc intellecto quod si per alium locum aquam ducere poterit tunc non lic<e>at ei ipsam ducere pro possesiones alicuius et si fuerint plures ductores per illum beudum inter omnes solvant emendam et qui contravenerit vel contradixerit seu contrafece fecerit solvat pro banno s. V Ianue et nihilominus aqua ducat si fuerit iustum. 


25          § a. Sicut homines duo vel tres per consules electis et commune esse debeant super negotio aquarum et viarum

            Statutum est quod annuatim eligantur per commune et consules Lavine due vel tres boni viri et fede digni qui habeant licentiam et potestatem super factu viarum et aquarum corentium per vias et arborum pendentium super viis, et quicquid actum gestum et ordinatum fuerit per predictos in predictis sit firmum et raptum et stabile et nullo modo possit frangi nec mutari et qui contrafecerit vel venerit, solvant pro bannorum pro quolibet et pro qu<a>libet vice s. V Ianue et bannorum.


26          § b. Quando plantabunt ortos suos 

            Simili modo et forma statutum est et ordinatum est / (c. 16v) qu<o>d qui voluerit plantare ortum suum et primo in mane aciperent aquam, nemo ipsam possit  post ea acipere per illam diem; si non fuerit  de voluntate ipsius; qui ipsam de beudo de pigaverit vel vetaverit, solvat pro bannorum s. I Ianue pro quolibet et pro quolibet vice; salvo si posset plantare plures, sit in provisione bonorum hominum et incerto, redeat aquam in suo statu sub eadem pena.


27          § c. Sicut de omnibus prius debent solum menda quam bannorum

            Ordinatum est et statutum quod iustitia aliquo modo de aliquibus non presumat acipere bannum nisi prius fecerit solvere menda patienti, si eam habere voluerit.


28          § d. De diruentibus alienam casellam sitam in terreno

            Si quis diruerit vel derochaverit alienam casellam de aliquo campo, solvat pro banno s. I Ianue et totidem menda et incontinenti propriis espensis usque ad tercium diem facere et edificare teneatur dictam casellam ad suum statum primum, sub eadem penam. / (c. 17r)


29          § a. De incendis factis in terretorio Lavine 

            Si quod incendium sive guastum factum fuerit in alienis dominibus, viciarius, clausis, arboribus domestici, metis feni palearis palearum borralis blavavarum et bestiis et ille cuius fuerit res vastate nesciverit ipse nec familia sua predictum dannum qui fecer<i>t nec qui ipsum dannum comiseerit nec super aliquam personam suspectionem habuerit et de predictum incendium sive guastum ascenderit a s. XX. Ianue supra iuret supra misale ille qui predictum dannum sustinuerit una die dominica in eclexia dum celebrantur divina officia, quod nescit qui predictum dannum fecerit, nec suspecionem habet super aliquam personam et tunc commune Lavine teneatur retinere ei totum dannum pro ut fuerit estimatum per estimatores et querere malefactores sive malefactorem et punire secundum ius.


30          § b. De illis qui promitunt aiuvare alicui

            Si qua persona promiscerit aiuvare alicui certa mercede et certa die et fefelerit, ei nisi iustum habuerit inpedimentum, restituat eum tantum quam tum promisserat ipsi ille cui aiuvare debea<t>a; et si remaneret pro illo qui dictam personam volebat / (c. 17v) sibi adiuvare quod non adiuvaret sibi vel ipsius nolet recipere, teneatur similiter solvere adiuvanti tantum quantum promissit ei, nisi hoc procescerit a magno impedimentum vel magnum impedimentum haberet ille qui nolebat sibi adiuvare et qui contrafecerit, solvat pro banno s. I Ianue. 

         a dilavato


31          § c. De aliis qui stant cum aliquibus certa mercede

            Si aliquis steterit cum aliquo feudo vel certa mercede et sua autoritate propria recescerit a domino suo, solvat pro banno s. V Ianue et restituat dannum patienti, similiter si dominus eum expelerit sine causa, teneratur ei restituere totum dannum; si predictus familiaris recescerit autoritate domini sui, tunc dominus teneatur ei solvere pro illo tempus quo steterit †hacta† iusta cumpensationem de iornalibus et iusititia teneatur audire utrumque de ractione sui et utrumque facere oservare predicta et qui contrafecerit, solvat pro banno s. V Ianue et credatur familiaris si fuerit homo bone fame et dominus similiter.


<32          § d. De domino sicut potest / (c. 18 - caduta) <accusare in suo>


<33         § a. Sint talia capitula statuta debent fieri vicinis hominum Lavine qualia ipsis vicinis habeant contra eos>

            […] 


<34          § b. De robantibus lapides in vias communis> 

            […] 


<35          § c. De laborantibus in aliena pocessiones>

            […] 


<36          § d. De ducentibus alienas bestias pascendi in terretorio Lavine> 

            […] 


/ (c. 19r)


[…] bovibus pro laborandi et axini, solvat pro banno s. X Ianue, pro qualibet et qualibet vice. 


37          § a. De tempore vendemiandi 

            Aliquis sive aliquam personam in toto terretorio Lavine non audea<t> nec presumat at aliquo modo vendemiare tempore vendemiandi, nisi cum licentiam comunis Lavine, sub pena s. X Ianue.


38          § b. De devestientibus aliquem de aliqua possessione 

            Si quis devestiverit vel expulsaverit aliquem de aliqua possessione seu re sine verbo Iustitie aut sive ratione cognita, solvat pro banno s. V Ianue et ultra incontinenti restituat illam possesionem seu rem domino cuius erit com omnibus frutibus proventibus et pertinentibus ipsi possessioni vel rem sub ipsa pena.


39          § c. De illis qui contradicunt seu contriabunt aliquas res 

            Si quis contradixerit alicui persone aliqui res et <in>ventum fuerit per bonos viros aut per bonos testes quod non haberent ius in illa re et ille qui con<tra>dixerit, teneatur illius qui contradictum fuerit emedare iornalem sive iornalia et si inventum fuerit ille qui contradixerit habet ius, non /(c. 19v) teneatur emendare iornalem sive iornalia himo(sic) aliter teneatur solvere pro devestitione terre soldi V Ianue.


40          § d. De incidentibus alienas canas

 

QUARTUS LIBER: De electione officialium et de iustitia tenendaa

         asegue depennato De officialibus 


1         § a. De offici<a>libus elligendis / (c. 20r)

            Primo na<m>que statuerunt et ordinaverunt quod illi<s> quibus pervenit de cetero ele<c>tio consulum et aliorum officialium comunis, cum ipsos officiales elexerint vel alterum eorum illos vel il<l>um electos vel electum, teneatur denuntiare hominibus consilii et si ipsi homines consilii ipsum talem vel tales officiales aceptaverint, habeant firmum et stabilem eis obdiatur et sua officia exercere valeant; si vero ipsi officiales electi non placere<n>t hominibus dicti consilii electores ipsorum habeant ipsos mutare in quicumque placuerint hominibus et consiliaris supra dictis.


2         § b. De precepta facta per consules

            Aliqua precepta facta per consules, nisi ipsi sedeant, excepto: De gaviliis rumoribus et sequestratione et exercitus seu cavarcante, non valeant nec teneant. 


3         § c. De primo et secundo precepto factis per ipsos consules / (c. 20v)

            Consules per primo precepto de s. XX et supra, non pos<s>it ponere penam nisi s. II; et pro secundo et tertio s. V pro quolibet; et s. XX inferius usque in soldi X pro primo precepto, s. I, pro secundo et tertio s. II et non ultra; et a s. X inferius ad volunt<atem> dictorum consulum sive curie in convenibili et non possint imponere penam alicui in die pro uno facto, nisi in s. X Ianue preter De gavilis et rumoribus et maleficiis ex quibus imponere penam ad suam voluntate.


4         § d. Qualiter debent iurare ellecti in officio 

            Qui fuerit ellectus in aliquo officio et non iuraverit ipsum observare, banno s. V pro quolibetdie quod non iuraverat et quod fuerit preceptum ut iuret.


5         § e. De preceptis factis pro consules de nocte

            Aliqua precepta facta pro consules de nocte, non valeant neque teneant, excepto De rumor<i>bus, gaviliis, strepidibus, sequestratione et exercitu atque fultis / (c. 21r).


6         § a. Quod aliquis tene<n>s iustitiam non poscit esse procurator neque advocatus in curia Lavine pro aliquo tempore sui officii

            Aliquis consul Lavine seu tenens iustitiam non possit nec valeat aliquo modo, tempus sui officiis, esse procurator seu advocatus in curiam pro aliquo nec aliqui debitum emere, pro quo esset questio in dicta curia; et si contrafecerit privetus beneficio et officio suo et ultra ipsum officium habere non valeat usque ad annos X tunc proxime sub sequentes et non possit accipere aliquod partem inter praticantes sub pena s. X Iannue et ad missione sui officii.


7         § b. De petentibus advocatum 

            Curia teneatur cuilibet petenti advocatum illum quem peterit ei dare, excepto notarius communis, qui advocatus iuret ad Sancta Dei Evangelia, bene et legaliter agere pro illo qui ipsum peterit. 


8         § c. Sicut curia tenetur tuere Iura Eclexie orfanos et viduas

            Curia Lavine, expres<s>e sacramento, teneatur tuere et mannutenere, iura eclexie, orfanos et viduas et eis consilium prestare, si fuerint ignari et etiam teneatur dare tutorem et curatorem minoribus et pupilis et de propinqui omnibus / (c. 21v).


9         § d. De petentibus consili<u>m

            Quilibet petens consilium, habeat terminum consiliandi dierum trium super prima questione; sed post quod fuerit questio mota, respondere teneatur sibi opossitis per terminos ei statutos, sine eo amplius possit preter terminum consulendi.  


10         § e. Sicut non possit aliquis compellere ire foras aliqui redendum racionem 

            Iustitia Lavine non possit nec valeat aliquam personam de Lavina compelere ad eundum facere rationem seu redere aliqui extra terretorium Lavine. 


11         § f. De illis qui erunt citati et non comparuerint

            Si qua persona citata fuerit parabole iustitie, ut compareat coram curia tertia die et in termino non conparuerit termino, sibi statuto, solvat bannuma ei impositum per illum qui illam citavit et ultra, restituatb dictam <penam> adversario suo, si de citatione seu relatione nuncii patetebit.

         acorr. su rasura M1

         bcorr. su rasura M1


12         § g. De nolentibus venire ad parlamentum 

            Si preconisatum fuerit ad parlamentum ut pulsatum sono cobie et impossita fuerit aliqua pena, non venientes ad ipsum parlamentum de presenti dent pignus sufficiens de solvendum ipsam penam nisi <i>usta<m> habe- /(c. 22r) ret vel ostendere possent occasionem. 


13         § a. De illis quibus preceptum erit ut solvant vel aquitant 

            Si alicui ex parte iustitie fuerit preceptum sub aliqua pena ut solvant vel aquitent reditori suo aut fideiubsorem prestet ob aliquam questionem vel causam et solvere seu aquitare aut fideiubsorem prestare noluerit, iustita teneatur dictam penam impositam ab eo extorquere et ut quod se paret coram iustitia et ultra quitet aut fideiubsorem prestet.


14         § b. De illis qui erunt apellati de aliquo facto

            Si aliqua persona fuerit apellata de aliquo facto a Iustitia et poterit ob ipsum factum prestare Iustitie fideiubsorem, et tunc Iustitia non possit ipsum incarcerare nec tradere custodibus, nisi fuisset alias condenatus furto pro Iustitiam et de delictum esset tale qui deberet †subditi questionibus†. 


15         § c. De questionibus ut debent terminari 

            Omnes lites et questione<s> que moventur de cetero vel movi posent in Lavina et districtu ipsius uti debeant coram iustitiam summarie et sine strepitum iuditiarii sive iuditii et prosequi infra menses duos a die incepte questionis, tam sine libello quam cum libello et tam sine contestatione litis, quam cum ipsius litis contestatione; et si litis contesta<ta> inter ipsas infra dictum tempus non fuis- /(c. 22v) set, intelligatur ipso iure et ex vigore presentis capitulis fore contestata et elapsis dictis duobus mensibus, si dicta questio non esset terminata, ustitia teneatur sibi dari facere omnes scripturas et ractiones partium, suspectos et salarium atque confidentes, et sententiam super dicta questione facere promulgari consilio sapientis partibus non suspecti, expensis partis subcumbentis omne contradictione, delactione, apellactione (nisi ad dominum esset facta aliquatenus) non obstantibus sed ipsis penitus remotis. 


16         § d. De petitione et titulis sicut debent dari in scriptis

            Petitio sive libellus non exibetur inscriptis pro aliqua questione, a soldi XX inferius et a s. XX super<i>us, detur petenti sive petentibus petitio sive libel<l>us inscriptis; tituli non dentur a s. X Ianue supra et infra questio terminetur pro delacione iuris iurandi idest per partem remissam aut per testes et simplicem declarationem sine titulis et aliis iuris solemnitatibus.

Traduzione

(c. 1r)

Che la Vergine Maria mi assista sin dal mio inizio. 


PRIMO LIBRO: Riguardo ai contrasti e alle sedizioni


1         § a. Riguardo a coloro i quali bestemmiano Dio

            Se uno avrà bestemmiato Dio o la Vergine Maria davanti a chi tiene giustizia paghi una multa di cinque soldi di Genova; se non lo avrà fatto davanti a chi tiene giustizia, ma ne fosse stato accusato, paghi una multa di due soldi di Genova e l’accusatore ottenga un quarto della multa.


2          § b. Riguardo all'assalto o rissa iniziata

            Se uno avrà percosso un altro, premeditatamente e con rabbia, senza che avesse iniziato una rissa e senza che si fossero parlati, e lo avrà ferito senza ucciderlo, paghi una multa di dieci lire di Genova; se lo avrà aggredito senza ferirlo, paghi una multa di cento soldi di Genova; se questo sarà stato aggredito legittimamente, lo provi con tre oppure due testimoni di buona fama e brav’uomini, comprese le donne e ogni altra persona, grazie alla quale si possa conoscere la verità e risarcire i danni dell’aggredito e le spese e le cure mediche.


3          § c. Riguardo alla rissa in cui ci sia del sangue e riguardo alle persone che fanno rissa

            Se uno di più di vent’anni avrà iniziato una rissa con un altro e lo avrà percosso, in modo da farlo sanguinare, / (c. 1v) paghi una multa di tre lire di Genova; e se l’assalitore sarà stato di età minore di vent’anni, ma maggiore di quattordici, paghi una multa di venti soldi di Genova; se invece sarà stato minore di quattordici anni, paghi una multa di dieci soldi di Genova, oppure, se uno si sarà intromesso o avrà separato i litiganti che si strattonavano e ne sarà stato parente sino al secondo grado, e se separando o dividendo quelli che si accapigliano avrà fatto sanguinare qualcuno di questi, non paghi una multa per via di quel sangue, se non cinque soldi di Genova; e se riguardo quanto detto prima, sarà stata fatta una rimostranza davanti alla legge, oppure, se la rimostranza non sarà stata fatta, la legge non possa procedere riguardo i suddetti avvenimenti e l’assalitore risarcisca l’aggredito di tutte le spese che avrà sostenuto per via delle presenti causa e delitto e sia inteso che sia deciso che la legge non possa procedere senza rimostranza contro il suddetto mediatore.


4          § d. Riguardo a coloro i quali danno uno schiaffo o un pugno o bastonano una persona

            Se uno di più di venticinque anni avrà dato a qualcuno uno schiaffo, oppure un pungo, oppure lo avrà picchiato con un bastone o con una verga, o con una pietra, e per questo lo avrà fatto sanguinare in quel momento o dopo, paghi una multa di tre lire genovesi; oppure se non avrà sanguinato, paghi una multa di venti soldi  genovesi; ma se l’assalitore sarà minore di quattordici anni, paghi una multa di venti soldi, se lo avrà fatto sanguinare, e se invece non lo avrà fatto sanguinare, paghi una multa di dieci soldi genovesi; ma se l’assalitore sarà stato minore di quattordici anni e lo avrà fatto sanguinare, paghi una multa di dieci soldi genovesi. / (c. 2r)  Se invece non lo avrà fatto sanguinare, paghi una multa di dieci soldi genovesi e in occasione di questi reati, l’assalitore risarcisca sempre i danni e le spese alla vittima. 


5          § a. Riguardo alle bastonate o ai pugni

            Se uno di meno di vent’anni con animo irato avrà percosso qualcuno con un pugno o con un calcio e a quello avrà tirato o strappato i capelli e lo avrà fatto cadere a terra, in modo da farlo sanguinare, paghi una multa di tre lire genovesi, e se non avrà sanguinato, paghi una multa di venti soldi genovesi; e se l’aggressore sarà stato di età minore di vent’anni, ma maggiore di quattordici, paghi una multa di dieci soldi genovesi se avrà sanguinato, e se invece non avrà sanguinato, paghi una multa di cinque soldi genovesi; e se l’assalitore sarà stato minore di quattordici anni, paghi una multa di cinque soldi genovesi, e se non lo avrà fatto sanguinare, paghi una multa di un soldo di Genova.


6          § b. Riguardo il lancio d’oggetti contro una persona

            Se uno, irato, avrà lanciato contro qualcun altro una spada, una lancia, una roncola, una pietra, un bastone o dei proiettili da fionda di piombo, di ferri o di pietra, anche se non lo avrà colpito, paghi una multa di cinque soldi genovesi. 


7          § c. Riguardo a coloro che accorrono alla rissa

            Se uno, armato, sarà accorso alla rissa o al tumulto e lì non avrà fatto alcun male, †in nomine similitudinem mali non  datis alique bonum accede malum non faciendo†.  


8          § d. Riguardo a coloro i quali sguainano il pugnale o la spada 

            Se uno, con animo irato e furiosamente, avrà estratto contro qualcun altro il pugnale o la spada e non lo avrà colpito, paghi una multa / (c. 2v) di dieci soldi genovesi; ma se la oppure lo avrà colpita o colpito, e non lo avrà fatto  sanguinare, paghi una multa di venti soldi genovesi, e se invece lo avrà fatto sanguinare, paghi una multa di tre lire genovesi; ma se uno con animo irato avrà rotto qualcosa a qualcuno o gli avrà rotto un arto, paghi una multa di cinque lire genovesi e risarcisca l’aggredito di tutte le spese che avrà sostenuto per via delle percosse e inoltre, le cure a causa del danno all’arto o della mutilazione conseguente.


9          § e. Riguardo a coloro i quali spingono un’altra persona con animo irato

            Se uno, con animo irato, avrà spinto qualcun altro, paghi una multa di venti soldi genovesi; tuttavia, se l’altro è uno di rango inferiore o un bambino, non rifonda il danno: è evidente che i bambini e le persone di rango inferiore vivano sotto la giurisdizione della curia, per quanto coperto dal risarcimento dei suddetti venti soldi. 


10          § f. Riguardo alla morte o al delitto comprovato

            Se uno avrà si sarà macchiato di un delitto o avrà causato la morte di uno dei suoi parenti o dei congiunti o di altre persone oppure di un simile delitto che si intenda volto all’accusa contro chi sarà stato accusato, paghi una multa di venti soldi genovesi, se sarà stata fatta una rimostranza, davanti alla legge; se la rimostranza non sarà fatta, possa la giustizia procedere d’ufficio.


11          § a. Riguardo a coloro che fanno irruzione in casa d’altri a mano armata / (c. 3r)

            Se uno sarà corso in casa d’altri a mano armata o furiosamente, paghi una multa di tre lire genovesi.


12          § b. Riguardo a coloro i quali pronunciano parole ingiuriose verso chi amministra la giustizia 

            Se uno avrà detto una parola ingiuriosa a chi tiene giustizia, paghi una multa di dieci soldi genovesi e se uno davanti alla giustizia avrà accusato ingiustamente un altro, paghi una multa di cinque soldi genovesi, fatto salvo che se la persona che sarà stata accusata di aver mentito, avrà detto alla persona che avrà mentito, traditore, omicida o reo di un simile delitto, la persona che avrà mosso l’accusa non rifonda alcun danno riguardo questa accusa; se uno, davanti alla giustizia, avrà usato per un altro un appellativo ingiurioso: spergiuro, traditore, leone furente e insulti simili, paghi una multa di dieci soldi genovesi, se non sarà stato parte dalla suddetta curia; e paghi comunque una multa di cinque soldi genovesi, se riguardo quanto detto prima sarà fatta una rimostranza, fatto salvo ed escluso se quello che avrà detto la parola ingiuriosa (spergiuro traditore, leone e insulti simili), avrà potuto provare le cose suddette con anche solo due testimoni di buona fama, in quel caso non rifonda alcun danno riguardo quanto detto prima.


13          § c. Riguardo a coloro i quali pronunciano una parola ingiuriosa verso una donna

            Se uno avrà chiamato la donna di un altro, di età maggiore di quindici anni, “meretrice” o cose simili, paghi una multa di dieci soldi genovesi.


14          § d. Riguardo a coloro i quali percuotono gli animali

            Se uno avrà percosso fuori del suo terreno oppure all’interno di esso un animale di grossa taglia, ovvero un bue oppure una vacca oppure un animale di quel genere, oppure un cavallo o una cavalla o di quel genere, oppure un mulo e una mula o di quel genere, oppure un asino o un’asina / (c. 3v) o di quel genere, oppure un maiale e una scrofa o di quel genere e lo avrà ucciso, paghi una multa di dieci soldi e rifonda il danno per il doppio del valore; se invece non lo avrà ucciso, ma gli avrà rotto un osso o un arto, paghi una multa di cinque soldi genovesi; al contrario se sarà un animale di piccola taglia e lo avrà ucciso, paghi una multa di cinque soldi genovesi e rifonda il danno per il doppio del valore e se gli avrà rotto un osso o un arto, paghi una multa di un soldo di Genova e rifonda il danno per il doppio del valore e ciò, oltre che le spese di quello che ha commesso il danno, siano sempre giudicate dagli estimatori di Lavina.


15          § e. Riguardo a coloro i quali pronunciano uno spergiuro

            Se uno di più di vent’anni avrà spergiurato davanti alla giustizia, paghi una multa di sessanta soldi genovesi; se invece sarà minore di vent’anni fino a quattordici, paghi una multa di venti soldi genovesi.


16          § f. Riguardo a coloro i quali uccidono un cane altrui o riguardo a coloro i quali lo irritano

            Se uno avrà ucciso il cane di un altro, con un qualunque altro oggetto al di fuori  di un coltello, paghi una multa di cinque soldi genovesi e rifonda la perdita del cane per quanto sarà stata stimata; se il cane di un altro avrà morso qualcuno oppure avrà fatto qualche danno, il padrone del cane sia tenuto a risarcire i danni  all’aggredito; se qualcuno avrà gridato o aizzato degli altri, e la folla avrà rotto qualcosa a qualcuno, non si imputi nessun danno a quello del quale è il cane, e se quello al quale quello o quelli avranno gridato o che lo avranno chiamato o irritato, risarcisca ogni danno e le spese all’aggredito e inoltre, paghino una multa di un soldo di Genova.


17          § g. Riguardo a coloro i quali fanno rissa, in modo che possano accordarsi con altri / (c. 4r)

            Hanno ordinato e stabilito che se alcuni avranno fatto rissa o baruffa insieme e si saranno messi d’accordo entro otto giorni dalla rissa, allora da questa rissa o baruffa non scaturiscano danno o pena per nessuno, se una rimostranza o un’accusa non sarà stata fatta davanti alla giustizia.



SECONDO LIBRO: Riguardo ai furti e alle azioni malvagie


1          § a. Riguardo a coloro i quali compiono furti nella città di Lavina 

            Se uno avrà compiuto un furto nella città di Lavina e nei territori di sua pertinenza, di il valore pari a dieci soldi genovesi e oltre, paghi una multa: se di giorno, di sessanta soldi genovesi e se di notte, di cento soldi genovesi; ma se i beni rubati saranno valsi meno, da due a dieci soldi, paghi una multa: se di giorno, di dieci soldi e se di notte, di venti soldi genovesi; ma se saranno valsi meno di due soldi, paghi una multa: se di giorno, di cinque soldi e se di notte, di dieci soldi genovesi e rifonda sempre il furto per il doppio del valore e se non avrà di che pagare, sia punito secondo la legge. 


2          § b. Riguardo ai furti degli animali di grossa taglia

            Se uno avrà compiuto il furto di un animale di grossa taglia, paghi una multa di dieci lire genovesi, se di notte, ma di cento soldi genovesi, se di giorno, se sarà stato un uomo di Lavina. Se invece sarà stata una persona straniera, venga punita secondo la legge, nonostante il presente capitolo, e rifonda il furto per il doppio del valore, ma se i furti fossero stato più d’uno, allora paghi una multa per ciascuno e / (c. 4v) per tutti un unico risarcimento, come sopra, e questo sia inteso riguardo ogni furto, in ogni capitolo in materia, tanto precedente quanto seguente questo.


3          § c. Riguardo ai furti dei piccoli animali

            Se uno avrà rubato un animale di piccola taglia, paghi una multa di tre lire genovesi se di notte e di venti soldi genovesi, se di giorno e rifonda il furto del doppio del valore.


4          § d. Riguardo ai furti di un gallo o di una gallina

            Se uno avrà rubato o si sarà impadronito di un gallo o di una gallina, o animali di quel genere, paghi una multa di dieci soldi genovesi se di notte e di cinque soldi, se di giorno; inoltre, rifonda il danno per il doppio del valore, nonostante il capitolo di cui sopra riguardo il furto dei grandi animali.


5          § e. Riguardo ai furti di viti o di legna accatastata

            Se una persona avrà rubato delle viti o della legna accatastata, paghi una multa di due soldi genovesi, se di notte, e paghi un soldo, se di giorno; ma se non sarà stata accatastata, paghi una multa di un soldo di Genova, se di notte e di sei soldi genovesi, se di giorno e tutto il risarcimento e anche di più, se vi sarà stato ulteriore danno. 


6          § f. Riguardo ai furti o alle spoliazioni di alberi domestici

            Se uno di nascosto avrà espiantato un albero da frutto dal terreno di un altro, paghi una multa di dieci soldi se di notte, e di cinque soldi genovesi, se di giorno; e inoltre altrettanti come risarcimento e di più, se il danno sarà stato maggiore. / (c. 5r)


7          § a. Riguardo ai furti di frutti altrui

            Se uno avrà preso di nascosto i frutti altrui come pesche, mele, pere, uva, fichi, castagne, noci, nocciole, paghi una multa di sei soldi genovesi, se di giorno e di due soldi genovesi, se di notte e altrettanti come risarcimento.


8          § b. Riguardo ai furti di biada altrui

            Se uno avrà compiuto un furto di biada altrui nel campo di un altro vel suoa e sarà stata sgranata nell’aia o altrove, paghi una multa di quaranta soldi genovesi, se di notte e di venti soldi genovesi, se di giorno e se sarà stata messa nel granaio o nel bignis, paghi una multa di venti soldi genovesi, se di notte e di dieci soldi genovesi, se di giorno, e per ciascuna rissa, paghi una multa di cinque soldi, se di notte e di due soldi, se di giorno; e se la rissa sarà stata fatta con un manipolo di uomini, paghi una multa di sei denari e altrettanto come risarcimento e di più se il danno sarà stato maggiore.

           a si ipotizza la caduta di parte del testo dell’antigrafo, a giustificazione della lezione fuori luogo


9          § c. Riguardo ai furti di ortaglia altrui

            Se uno avrà compiuto un furto o avrà sottratto o avrà arrecato danno in altro modo agli ortaggi altrui, dovunque siano e di chiunque siano gli ortaggi, paghi una multa di / (c. 5v) dieci soldi, se di notte e di cinque soldi, se di giorno e altrettanti come risarcimento e di più se il danno sarà stato maggiore. 


10          § d. Riguardo ai furti di canne o di salici altrui

            Se uno  avrà compiuto un furto di canne o salici paghi una multa di cinque soldi, se di notte e di due soldi, se di giorno e altrettanti come risarcimento e di più se il danno sarà maggiore.


11          § e. Riguardo ai furti di pali o fieno altrui

            Se uno avrà commesso un furto o avrà strappato via o avrà bruciato o avrà distrutto i pali altrui o il fieno, paghi una multa di dieci soldi genovesi, se di notte e di cinque soldi genovesi, se di giorno e rifonda il danno per il triplo del valore e chi avrà distrutto i mucchi di fieno altrui oppure i pali, paghi una multa di un soldo di Genova e altrettanti come risarcimento e sia tenuto a riammucchiare immediatamente il suddetto fieno e i pali, sotto la suddetta pena.


12          § f. Riguardo al furto di falci altrui 

            Se uno avrà commesso il furto della falce di un altro o la avrà rovinata oppure la avrà bruciata, paghi una multa di due soldi genovesi se di notte, e di un soldo, se di giorno e altrettanti come risarcimento e di più se il danno sarà maggiore. 


13          § g. Riguardo al furto dell’animale di un aratro altrui

            Se uno avrà commesso il furto del conserto di una aratro altrui o del bue, paghi una multa di cinque soldi genovesi e se avrà preso il suddetto animale senza cattiveria, ma per lavorare, sarà tenuto a restituirlo il giorno stesso, dove lo aveva preso e chi contravverrà, paghi una multa di cinque soldi genovesi / (c. 6r) e altrettanti come risarcimento; ma se il suddetto animale si sarà rotto un osso o si sarà fatto male, lo si dica il giorno stesso al padrone del suddetto animale e gli si rifonda la frattura di quello, per il valore di cinque soldi genovesi, entro tre giorni dopo che si sarà fatto male, sotto la pena di un soldo di Genova.


14          § a. Riguardo al furto di legnami nelle case o nei vissari altrui

            Se uno avrà commesso il furto del legname altrui delle case o dei vissari, di qualunque condizione sia e dovunque sia, paghi una multa di cinque soldi, se di giorno e di dieci soldi genovesi, se di notte e altrettanti come risarcimento e di più se il danno sarà maggiore.


15          § b.Riguardo a coloro che richiedono la cosa rubata e a coloro che vi si oppongono

            Se uno avrà negato la restituzione a qualcuno di qualcosa, cioè avrà nascosto un oggetto che è stato rubato, perché lo stesso non possa essere richiesto, paghi una multa pari a quella che avrebbe pagato un ladro per questo oggetto e altrettanto come risarcimento; tuttavia, quello che avrà voluto richiedere questo oggetto, cioè quanto rubato presso un’altra persona o in casa sua oppure presso un suo magazzino, non osi farlo senza un pronunciamento della giustizia.


16          § c. Riguardo ai diversi furti ed ai furti commessi in gruppo

            Se più persone avranno commesso insieme il furto di oggetto di un altro, ciascuno di loro paghi l’intera multa e tra tutti paghino il risarcimento e se uno avrà pagato il risarcimento da solo, gli altri, tramite questa siano liberati e si intenda che il padrone di ciò che è stato rubato, possa poter richiedere a chiunque preferisca tra loro le cose rubate e il risarcimento per questa stessa cosa rubata. / (c. 6v)


17          § d. Riguardo a coloro i quali rubano chiudende altrui

            Se uno avrà commesso il furto o avrà distrutto la chiudenda o la siepe altrui, paghi una multa di due soldi genovesi, se di notte e di un soldo, se di giorno e altrettanti come risarcimento e di più se il danno sarà stato maggiore e sia tenuto a restituire la suddetta chiudenda, sino a i tre giorni successivi e come era prima, sotto la suddetta pena. 


18          § e. Riguardo a coloro i quali rubano gli altrui sostegni delle vigne

            Se uno avrà commesso il furto di notte di pali altrui da vigna o di canne o di qualsiasi altro sostegno per le viti, paghi una multa di dieci soldi, se di notte e di cinque soldi genovesi, se di giorno e altrettanto come risarcimento.


19          § f. Riguardo a coloro i quali rubano api o arnie altrui

            Se uno avrà rubato le api o le arnie altrui o da questi avrà tirato fuori i favi, paghi una multa di venti soldi genovesi, se di notte e di dieci soldi genovesi, se di giorno e rifonda il danno per il doppio del valore e risarcisca tutto e inoltre paghi se avrà arrecato danno alle api o ai favi.


20         § g. Riguardo a coloro i quali tengono per sé una cosa che hanno trovato

            Se uno avrà trovato una cosa altrui e la avrà tenuta nascosta e al legittimo padrone, che la avrà chiesta, non la avrà restituita dopo che sarà stato provato che stesse celando quella cosa ritrovata, paghi una multa di dieci soldi genovesi e la suddetta cosa sia restituita per il doppio del valore; stessa modalità di restituzione è stata stabilita riguardo le cose rubate e tenute nascoste ad / (c. 7r) un’altra persona. 


21          § a. Riguardo a coloro che estraggono o spostano i termini altrui

            Se una persona avrà estratto o avrà spostato i termini altrui, paghi una multa di quaranta soldi genovesi e paghi ogni danno a chi ha subito il torto e se non avrà di che pagare, sia punito secondo la legge.


22          § b. Riguardo a coloro i quali accusano qualcuno di azioni malvagie premeditate o frodi

            Se uno avrà accusato qualcun altro di un maleficio o di un’azione malvagia premeditata o di frode o di un misfatto calunnioso o di un delitto e l’accusato potrà provare giustamente di non aver commesso o di non aver perpetrato il suddetto reato o crimine l’accusato porti una pena di quanto sostituisca se avrà commesso quanto suddetto  e inoltre l’accusatore risarcisca tutte le spese sostenute per la suddetta causa e paghi una multa di tre lire genovesi. 


23          § c. Riguardo a coloro i quali violentano le donne

            Se uno avrà violentato una donna in età da marito o che stesse per sposarsi, sarà tenuto a darle una dote pari a quella che le avrebbero dato suo padre e sua madre o chi la avesse avuta da maritare, altrimenti, sarà tenuto a prenderla in moglie e se contravverrà, sia punito secondo la legge, se sarà in grado di provarlo legittimamente.  


24          § d. Riguardo a coloro i quali derubano i viandanti / (c. 7v)

            Se uno avrà derubato qualcuno lungo la strada pubblica nel territorio di Lavina, paghi una multa di cinque lire genovesi e restituisca il maltolto, ma se non potrà farlo, sia punito secondo la legge; fatto salvo se invece non lo avrà fatto per pronunciamento e decisione della giustizia o se la persona derubata avesse già dovuto dare qualcosa alla persona che lo avrà derubato e di ciò non potesse aver avuto ragione.


25          § e. Riguardo a coloro i quali saranno presi per denaro o in persona da parte di qualcuno di Lavina 

            Se uno sarà stato detenuto o preso nelle sue sostanze o personalmente a nome di qualcuno di Lavina, per qualunque motivo legale, quella persona a nome della quale sarà stato preso o tenuto, sia tenuta a conservarlo indenne da ogni danno che potesse occorrere entro otto giorni dall’avvenuto suo prelievo sotto la pena di venti soldi genovesi, ovvero se sarà stato detenuto per una cifra superiore a venti soldi; se invece sarà stato detenuto per una cifra inferiore a venti soldi, allora dieci soldi e tre denari, fatto salvo un’ulteriore stima e con la restituzione di tutto il denaro e le spese e gli si creda sulla base di un semplice giuramento, se sarà uomo di buona fama, entro la cifra di venti soldi genovesi, se non intenderà rispettare l’obbligo, allora a colui che sarà stato detenuto per suo conto, sia lecito per autorità della legge gli sia lecito prendere i beni del debitore e venderli o farli vendere all’asta, nella misura in cui / (c. 8r) sarà soddisfatto, con l’esclusione della casa e l’orto e se non dovesse aver altro, gli sia lecito mettere in vendita come è stato detto sopra.


26          § a. Riguardo a coloro che saranno stati derubati

            Se uno sarà stato derubato o spogliato dei propri beni da degli estranei o da un estraneo e avrà potuto ottenere un risarcimento dal proprio danno o che gli fosse possibile tornare a Lavina, gli sia consentito senza pagare alcuna somma o pena e se veramente verrà a Lavina o si vendicherà riguardo le cose suddette, non valga in alcun modo vendicarsi successivamente del proprio danno né ottenere un risarcimento per decisione e pronunciamento della giustizia.

           a testo estremamente tormentato. Sembrano certe la caduta di parte del testo dell’antigrafo e la confusione nello scioglimento di alcune abbreviazioni.  


27          § b. Riguardo a coloro i quali prestano falsa testimonianza 

            Se uno avrà prestato falsa testimonianza contro qualcun altro, paghi una multa di tre lire genovesi e inoltre, non possa più fare da testimone in un successivo processo, e se avrà prestato testimonianza, la sua testimonianza non valga, né la curia sia tenuta ad ascoltarlo; ma se la curia lo avrà comunque ascoltato, non rechi danno alla parte contro la quale avrà fornito questa testimonianza. 


28          § c. Riguardo a coloro i quali danneggiano la via del comune senza il volere dello stesso 

            Se uno avrà preso o estratto le pietre o avrà rovinato una delle vie comuni, senza la volontà del comune stesso / (c. 8v) paghi una multa di due soldi e inoltre sia tenuto a rifondere il danno per restituire la via allo stato precedente, sino all’ottavo giorno successivo sotto la suddetta pena.


29          § d. Riguardo alla moglie che lascia il marito a causa di una prostituta

            Se una donna che avrà un marito, per propria decisione si sarà separata da lui a causa di un tradimento o di una meretrice, la metà della sua dote vada al marito, se questo sarà stato oggetto di dichiarazione pubblica e di pubblico dominio tra i conoscenti e i parenti.  


30          § e. Riguardo a coloro i quali chiamano alle armi senza motivo 

            Se uno avrà chiamato alle armi nel territorio di Lavina senza motivo o senza pronunciamento della giustizia, paghi una multa di una lira di Genova per ogni infrazione e se non avrà di che pagare, sia punito secondo la legge, se riguardo ciò sarà stata fatta rimostranza davanti alla legge.


31         § f. Riguardo a coloro i quali accendono un fuoco nel territorio di Lavina 

            Se uno avrà acceso un fuoco nel territorio di Lavina e il suddetto fuoco avrà procurato danno a qualcuno, paghi una multa di cinque soldi genovesi e rifonda il danno  a chi lo ha subito e chiunque possa accusare chi ha commesso il fatto e l’accusatore ottenga un quarto della multa.


32         § a. Riguardo all’animale di qualcuno, che uccide / (c. 9r)un animale altrui

            Se l’animale di qualcuno avrà ucciso l’animale di un altro o lo avrà ferito o gli avrà procurato un danno, il padrone dell’animale aggressore, restituisca al padrone dell’animale morto un risarcimento per questo o ne dichiari il delitto e ciò sotto una pena di cinque soldi genovesi; ma se l’animale morto o ferito in precedenza fosse stato aggredito dall’animale di un altro padrone ancora, a quel punto, il padrone di cui era l’animale(= dell’animale che lo avrà attaccato per secondo) non rifonda alcun danno perché è lecito reagire con violenza alla violenzaanon solo tra gli uomini, ma anche tra gli esseri irrazionali.

            a Digesto 43, 16, 1, 27


33          § b. Riguardo al caso in cui un animale altrui venga rinchiuso ingiustamente

            Se uno avrà rinchiuso ingiustamente un animale altrui e in cattività lo avrà ucciso o lo avrà lasciato morire di fame e non lo avrà negato, rifonda il danno per quanto (o di) più sarà stato il suo valore a un anno dal giorno della morte dell’animale se invece avrà negato di averlo rinchiuso o di averlo lasciato morire di fame, paghi anche il danno per il doppio del valore, se sarà stato stabilito con le dovute prove e paghi una multa di X soldi genovesi.


34          § c. Riguardo a coloro i quali prendono per sé una cosa altrui senza il consenso del padronea 

            Se uno in (piena) coscienza, contro la volontà del padrone di cui sarà stata una certa cosa, l'avrà data via o l'avrà venduta / (c. 9v) o avrà comprato, sia per chi avrà ceduto l’oggetto e sia per chi lo avrà ottenuto, sia punito con la pena prevista per il furto, come prescritto nei capitoli Riguardo ai furti; ma se veramente il padrone della cosa non sarà contraddetto, a quel punto †potestate est presens e† non sarà tenuto a scontare alcuna pena. 

           a testo alquanto tormentato. Sembra certa la confusione del copista nello scioglimento di alcune abbreviazioni. 

 

35          § d. Riguardo a coloro i quali vendono una cosa non sapendo che sia altrui 

            Se uno, senza saperlo, avrà venduto una cosa altrui da un altro ladro o persona che l’abbia sottratta o da un altro ancora, pensando che la cosa fosse di un venditore non paghi alcuna multa, tuttavia, sia tenuto a restituire la cosa a quello che avrà dato prova che questa fosse stata sua, a nessun prezzo dal padrone per cui la cosa sia di reddito, poiché sembra inumano che qualcuno pensi a pagare il valore delle proprie cose, ma tale compratore si muova legalmente contro il venditore riguardo il recuperare il prezzo che egli deve.

 

36          § e. Riguardo a coloro i quali hanno in uso capione un terreno altrui

            Se uno, in pace e tranquillamente, senza l’opposizione di nessuno, sarà in possesso di una certa cosa o di un terreno per dieci anni consecutivi e quello di cui sarà la tale cosa o il terreno fosse originario e risiedesse nel territorio di Albenga e non lo avrà contraddetto o smentito, allora il dominio su quel bene sia e si debba intendere come del possidente, sia se quello o quella di cui è la cosa o il terreno nel territorio di Albenga per quel tempo e il possessore possieda per vent’anni in pace come sopra / (c. 10r) quella tale cosa sia sotto il suo possesso e fosse inteso proprietario, fatto salvo assolutamente la Chiesa di Lavina, i beni consortili, i minori e delle vedove contro i quali il presente capitolo non trovi alcuna applicazione.

 

37         § a. Riguardo a coloro che possiedono una cosa o del possesso comune

            Se uno avrà avuto una certa cosa o un terreno comune e uno di quelli con cui condivide la proprietà vorrà vendere oppure dare via la propria parte, sia tenuto a dichiararlo al proprio comproprietario e venda la propria parte da sé, al giusto prezzo, se vorrà venderla; se invece non vorrà venderla, possa venderla a chi lo vorrà e se dando via tal cosa o vendendola, non ne avrà informato il proprio consorte, se la avrà ormai venduta o data via, la vendita o la cessione di quella tal cosa non valga né sia tenuto in considerazione e chi contravverrà, paghi una multa di cinque soldi genovesi. 

 

38         § b. Riguardo a coloro che mandano altri a commettere un furto

            Se uno avrà mandato o avrà ordinato a qualcuno o a un gruppo di commettere un furto di qualche tipo o un’azione malvagia a danno di qualcuno o un delitto, tanto i mandanti quanto il gruppo ladri, tanto il singolo ladro quanto i malfattori, siano puniti in solidum secondo i capitoli Riguardo ai furti o alle malefatte davanti a tutti, secondo quanto vi è prescritto e lo stesso si intenda Riguardo i danni. / (c. 10v)



TERZO LIBRO: Riguardo ai danni ai raccolti e agli ordinamenti del Comune


1          § c. (Premessa) Riguardo agli animali trovati nei recinti altrui e riguardo ai raccolti maturi e appena germogliati

            Per prima cosa infatti hanno stabilito che se un animale di grossa taglia sarà trovato di notte in un recinto altrui [a brucare]a la biada matura o appena germogliata, oppure ortaggi conservati dalle calende di marzo sino alla festa di Ognissanti, paghi una multa per ogni infrazione di un soldo di Genova e se ciò accade di giorno di sei denari di Genova e altrettanti come risarcimento; invece, per il gregge di pecore e il branco di capre, paghi una multa di cinque soldi di Genova, se di notte e di due soldi di Genova, se di giorno e altrettanto come risarcimento e considerato il gregge di pecore, tanto di dieci o più, quanto di dieci o meno esemplari, paghino in risarcimento quattro animali di piccola taglia per ogni animale grande e avanti così secondo quella proporzione; invece, dalla festa / (c. 11r) di Ognissanti, sino alle calende di marzo, paghi per ogni animale di grossa taglia sei denari, se di notte e quattro denari, se di giorno e per il gregge di pecore e il branco di capre, tre soldi, se di notte e due, se di giorno e considerato il branco di capre, di cinque o più esemplari, risarcisca anche ogni danno e di più, se il danno sarà maggiore e gli animali di piccola taglia da meno di dieci pecore a meno di cinque capre, secondo quanto suddetto. 

            a si ipotizza la caduta di parte del testo dell’antigrafo, a giustificazione della mancanza di connessione logico-sintattica


2          § a. Riguardo alle bestie che danneggiano germogli altrui, fichi, castagne, barbocchi di canne e brotti di viti

            Se un animale avrà danneggiato i fichi, le castagne, i germogli, le canne, i brotti delle viti si paghi un denaro per due germogli di fico e un denaro per tre brotti di vite; invece si paghino quattro denari per una pianta di fico e un denaro per quattrocanne da trapiantare; invece, riguardo ai germogli di canna e di vite, se anche i germogli di castagno saranno valsi e se gli estimatori avranno stimato che valgano abbastanza, secondo uso e loro parere, si paghi un denaro e altrettanto come risarcimento.


3          § b. Riguardo a coloro i quali tagliano le canne altrui

            Se uno avrà tagliato delle canne nel canneto di un altro, se saranno state più di sei, paghi una multa di sei denari di Genova e altrettanto come risarcimento e di più, se il danno sarà stato maggiore; invece, se saranno state da tre a sei, paghi tre denari di Genova e altrettanti come risarcimento. / (c. 11v)


4          § c. Riguardo a coloro i quali tagliano gli alberi altrui

            Se qualcuno avrà tagliato alla base un albero selvatico, tanto dentro, quanto fuori [dal terreno]a di un altro, paghi una multa di due soldi di Genova, se di notte e di un soldo, se di giorno e altrettanti come risarcimento e di più, se il danno sarà stato maggiore; invece, chi avrà fatto legna con alberi da frutto e da bosco, paghi una multa di sei denari di Genova e altrettanti come risarcimento e se avrà tagliato dei rami o avrà abbattuto degli alberi da frutto ancora verdi, paghi una multa di cinque soldi di Genova e altrettanti come risarcimento e di più, se il danno sarà stato maggiore, fatto salvo se lo avrà fatto per lavorare la tortagna, il cononello e la trachioira e per fare due scope da aia, facciano sempre le suddette cose, dove sia il minor danno e riguardo le cose dette prima. 

            a si ipotizza la caduta di parte del testo dell’antigrafo, a giustificazione della mancanza di connessione logico-sintattica


5          § d. Riguardo agli alberi in terre e prati altrui

            Se uno sarà sorpreso a far legna tra le viti di un altro, paghi una multa di un soldo di Genova e altrettanto come risarcimento nel caso in cui ci sarà stata dell’uva e se non ci sarà stata, rimanga impunito; se invece sarà stato sorpreso a far legna tra gli alberi rinverditi e le erbe riposte da parte perché si conservassero e i canneti e le messi e gli ortaggi, dalle calende di aprile alla festa di San Michele, paghi una multa di sei soldi di Genova e altrettanti come risarcimento; e se sarà stato sorpreso a far legna nei prati con i ferri o con la falce per l’erba, paghi una multa di un soldo di Genova e altrettanto come risarcimento, ma se, al contrario, sarà stato sorpreso senza ferri, paghi una multa di sei soldi di Genova e tanto […] / (c. 12 caduta) 


6          <§ a. Riguardo agli animali stranieri che pascolano nel territorio di Lavina>


7          <§ b. Riguardo agli animali nei fienili altrui>


8          <§ c. Riguardo agli animali entrati nei prati altrui non tagliati>


9          <§ d. Riguardo i prati che così devono essere resi bandite> 


/ (c. 13r)


10          § a. Riguardo agli animali trovati nelle bandite comuni 

            Se degli animali saranno trovati nelle bandite stabilite e ordinate dal Comune, si paghino due denari per ciascun grande animale; se invece sarà trovato un gregge di pecore o un branco di capre, si paghino due soldi di Genova; se invece saranno trovati degli animali di piccola taglia, si paghi secondo quanto scritto nei capitoli precedenti. 


11          § b. Riguardo a coloro che non osano vendere agli estranei le bandite altrui

            Se uno avrà venduto una o più bandite del Comune di Lavina, non possa venderla o venderle a nessun forestiero sotto la pena di venti soldi di Genova ciascuna, fatto salvo se gli uomini di Lavina non avranno già voluto venderle.


12          § c. Riguardo a coloro che danneggiano le bandite del comune

            Nessuno possa presumere o osare in alcun modo o per alcun motivo di danneggiare la bandita stabilita dal Comune e chi contravverrà, paghi una multa di tanto quanto sarà stata l’infrazione, paghi una multa di cinque soldi e sia tenuto a farne uscire gli animali previo parere dei campari o di chi ha facoltà di far ciò, riguardo la suddetta bandita sotto la pena stabilitaa che come detto sopra, non / (c. 13v) si possa in alcun modo porre fine al regime di bandita o si possa danneggiarla se non su ordine del pubblico parlamento degli uomini di Lavina.

            a si ipotizza la caduta di parte del testo dell’antigrafo, a giustificazione della mancanza di connessione logico-sintattica.


13          § d. Riguardo agli animali trovati nelle bandite del comune 

            Se un animale di proprietà di qualcuno sarà entrato rompendo la recinzione o avrà fatto irruzione in una bandita del comune o sarà entrato in una di queste per pascolare e dopo, nelle stesse bandite saranno entrati gli animali di qualcun altro, quello del quale o quelli dei quali saranno stati questi animali, non paghi o non paghino alcuna multa per il giorno in cui i loro animali saranno entrati nella bandita, ma soltanto gli animali di proprietà del padrone del quale saranno stati quegli animali, paghi una multa totale e un risarcimento per i suoi animali e per tutti gli altri che avranno pascolato nelle bandite in quel giorno e non di meno che le bandite siano ben recintate.


14          § e. Se chi subisce un danno da parte di qualcuno è tenuto a chiedere (risarcimento) da tutti quelli che lo hanno fatto

            Se gli animali di proprietà di più uomini provocheranno danno, colui che ha subito il danno è tenuto a richiedere risarcimento a ciascuno dei padroni degli animali per quanto concerne la propria parte e non soltanto a uno di loro; se procederà diversamente, non possa adire alle vie legali. / (c. 14r)


15          § a. Riguardo ai maiali trovati in terre altrui

            Se i maiali di qualcuno saranno trovati nei terreni, nei campi coltivati o negli orti di un altro e avranno procurato dei danni, il padrone paghi una multa di sei denari per ciascun maiale e altrettanti come risarcimento e di più, se il danno sarà maggiore.


16          § b. Riguardo a coloro i quali non chiudono i maiali nel porcile 

            È stato ordinato e stabilito che chiunque avrà acquistato un maiale, debba e sia tenuto a chiuderlo in un porcile murato e dotato di inferriate, dal giorno in cui lo avrà acquistato sino all’ottavo giorno successivo, a pena di un soldo di Genova per ogni infrazione per cui saranno trovati liberi. 


17          § c. Se chi li ha sia tenuto a recintare i propri terreni dove essi si trovino

            Chiunque abbia dei terreni e dei possedimenti segnati da confini, oppure dei terreni sorvegliati e coltivati, è tenuto a recintarli a sufficienza contro i buoi, gli asini e gli uomini, sotto la pena di un soldo di Genova per ciascuna infrazione e inoltre, quello nella terra del quale sarà stato un qualche sentiero, attraverso il quale sarà entrato un animale e danneggiando il terreno, sia tenuto a risarcire il danno a chi lo ha subito a causa di quel sentiero e non il padrone del quale sarà o sarà stato l’animale / (c. 14v); e se il suddetto sentiero non sarà stato sufficientemente recintato come sopra e gli animali saranno entrati in quel terreno per via di una recinzione mal fatta, non si paghi alcuna multa né risarcimento; invece, se qualcun altro avrà aperto il suddetto sentiero e non lo avrà richiuso subito, sia tenuto a pagare multa, risarcimento e ogni danno al padrone del quale sarà il suddetto sentiero.


18          § d. Riguardo agli animali ferrati

            Hanno ordinato che un animale in qualche modo †ferrato non comporti danno, ma risarcisca il danno a chi lo ha subito per quanto sarà stato stimato.†a

            a si ipotizza la caduta di parte del testo dell’antigrafo, a giustificazione della mancanza di connessione logico-sintattica


19          § e. Come i pastori sono tenuti a risarcire i danni arrecati

            È stato ordinato e stabilito che il pastore risarcisca i danni che avranno provocato gli animali dei quali si sarà occupato, se avrà da poter risarcire; se invece non sarà così, sia tenuto a risarcire il danno di tasca propria il padrone degli animali, per quanto riguarda i propri animali e non di più.


20          § f. Riguardo a coloro i quali transitano per sentieri altrui

            Se uno avrà transitato lungo sentieri altrui e per questo sarà stato accusato davanti alla curia, paghi una multa di sei denari e altrettanti come risarcimento. / (c. 15r)


21          § a. Riguardo agli alberi che si trovano o che stillano o danno ombra su case, vissari o aie altrui

            Se uno avrà degli alberi da frutto o di bosco nei pressi o a ridosso della casa o del vissario, o dell’aia di qualcun altro, che stilleranno e che faranno cadere acqua sopra queste case o vissari o aie o arrecheranno danno e faranno ombra al vissario o all’aia, sia tenuto a potare questi alberi, come sembrerà bene agli estimatori del Comune di Lavina o a quelli scelti dal Comune per questo incarico e se questi alberi o albero sanno valsi più di tre soldi, riceva un risarcimento da quello di cui sarà stata la casa o il vissario o l’aia ma se saranno valsi meno di tre soldi, non riceva alcun risarcimento; e si pronuncino gli estimatori o gli altri scelti dal comune per questo: cioè se i suddetti alberi o albero possano restare perché non siano tagliati o se invece, una volta stimati gli alberi e risarciti i padroni, questo solo albero o questi alberi non debbano crescere mai più; e se quello del quale saranno stati questi alberi o albero non vorranno tagliarli, paghi una multa di dieci soldi di Genova e non di meno i suddetti alberi siano abbattuti come sopra indicato, se riguardo a queste cose ci sarà stata rimostranza davanti alla legge.


22          § b. Riguardo agli alberi che si trovano sopra le strade / (c. 15v)

            Gli alberi che si trovano o che pendono sopra le strade, ovunque siano e qualunque siano, tanto da frutto quanto di bosco, di questi, una volta raccolti e presi i frutti, sia tagliato a partire dal terreno e verso il cielo, all’altezza di dodici palmi, secondo il giudizio dei consoli e degli estimatori, e chi contravverrà paghi una multa a titolo di risarcimento di un soldo di Genova per i suddetti alberi. 


23          § c. Riguardo allo smottamento o alla frana che precipitano o sono precipitati sulla terra altrui 

            Se una frana o uno smottamento saranno precipitati sulla terra di un altro, sul terreno da seminare o sull’orto, il padrone della terra dalla quale è precipitato lo smottamento o la frana, dopo che sarà successo e gli sarà stato detto, sia tenuto a porvi rimedio in otto giorni, sotto la pena di due soldi di Genova; se invece la frana o lo smottamento non saranno precipitati sul terreno da seminare o sull’orto, sia tenuto a porvi rimedio dopo che gli sarà stato detto, in un mese, sotto la suddetta pena. Superati i suddetti termini, sia lecito per il padrone della terra, nella quale sarà caduta questa frana, prenderne per sé le pietre la terra dello smottamento e fare di questi qualunque cosa voglia senza incorrere in pene o multe.


24          § d. Come è lecito condurre acqua al proprio orto

            Chiunque possa condurre acqua al proprio orto facendola scorrere lungo i terreni altrui, recando il minor danno / (c. 16r) possibile e risarcisca il danno a chiunque lo abbia subìto, ben inteso che se l’acqua potesse esser condotta attraverso un altro luogo, allora non sia lecito condurla attraverso il terreno di un altro e quelli che la avranno condotta attraverso quel canale se saranno stati più di uno, paghino tutti insieme un risarcimento e chi contravverrà o si dirà contrario o sarà reticente paghi una multa di cinque soldi di Genova e non di meno conduca l'acqua, se sarà giusto farlo.


25          § a. Come devono essere eletti due o tre uomini come consoli del comune riguardo alle questioni delle acque e delle strade

            È stato stabilito che ogni anno si eleggano come consoli del Comune di Lavina due o tre uomini di buona fama e degni di fiducia che abbiano facoltà riguardo alle strade e alle acque correnti lungo le vie e riguardo agli alberi pendenti sulle strade; e qualunque atto, gesto e ordine sia stato fatto da questi uomini riguardo a queste cose, sia immutevole e fisso e non possa essere in alcun modo inapplicato o mutato e chi sarà reticente o contravverrà, paghi una multa di cinque soldi di Genova e a titolo di risarcimento per i danni.


26          § b. Riguardo alla semina nel proprio orto 

            Allo stesso modo è stato stabilito e ordinato / (c. 16v) che se uno avrà voluto seminare il proprio orto e quella mattina avrà preso l’acqua per primo, nessuno possa prenderne ancora per quel giorno, a meno che non sia per volontà di quello; chi avrà deviato o fermato il corso dell’acqua dal canale, paghi una multa di un soldo di Genova per ciascuna infrazione, fatto salvo se fosse stato per poter seminare più orti, allora, per decisione dei boni homines e in caso di incertezza, si riporti la canalizzazione dell’acqua allo stato precedente, sotto la stessa pena. 


27          § c. Come tutti debbano pagare le multe prima dei danni

            È stato stabilito e ordinato che la giustizia non possa in alcun modo pretendere di ottenere da nessuno il risarcimento dei danni, se prima non saranno state pagate le multe a chi avrà subito i danni, se le avrà volute. 


28          § d. Riguardo a coloro i quali distruggono una casella in un terreno altrui 

            Se uno avrà demolito o rovinato la casella di un terreno altrui, paghi una multa di un soldo di Genova e altrettanto come risarcimento e chi sarà insolvente per tre giorni, sia tenuto a ricostruire e a riportare allo stato originale la suddetta casella, a proprie spese, sotto la stessa pena. / (c. 17r)


29          § a. Riguardo agli incendi appiccati nel territorio di Lavina

            Se un incendio o un danno sarà stato procurato alla casa o al vissario altrui, al recinto, agli alberi da frutto, al fieno mietuto, alla paglia e al granaio, alla biada e agli animali e se quello di cui saranno stati i beni rovinati non avrà saputo, né lui, né la sua famiglia, chi avrà commesso il fatto né avranno sospetti su alcuna persona e il suddetto incendio o danno ammonterà a venti soldi di Genova, quello che dovrà sostenere il costo di quei danni, una domenica, in chiesa, durante la divina celebrazione, giuri sopra il messale, che non conosce chi ha commesso il suddetto danno e che non ha alcun sospetto su nessuno, e allora il comune di Lavina sia tenuto a riconoscergli ogni danno, per come sarà sarà stato stimato dagli estimatori, e a ricercare i malfattori o il malfattore e a punirlo secondo la legge.


30          § b. Riguardo a coloro che promettono di aiutare qualcun altro

            Se qualcuno avrà promesso di aiutare qualcun altro per una certa ricompensa e in un determinato giorno, e sarà venuto meno all’impegno, e l’impedimento che avrà avuto non sarà stato giusto, restituisca quanto era stato promesso a quello che doveva aiutare; ma se colui che quella persona voleva sarà rimasto per aiutarla, / (c. 17v) senza che però l’abbia aiutata o se quella non avrà voluto ricevere aiuto, allora quello sia tenuto allo stesso modo a restituire all’aiutante tanto quanto era stato pattuito; ma se quello non avrà potuto procedere per via di un grave impedimento, quello che non voleva aiutarlo e che sarà contravvenuto, paghi una multa di un soldo di Genova.


31          § c. Riguardo a coloro che risiedono con altri per un certo tornaconto

            Se uno risiederà con un altro per compenso o per un certo tornaconto e per sua volontà recederà dal padrone, paghi una multa di cinque soldi di Genova e risarcisca il danno a chi lo avrà subito e allo stesso modo, se il suo padrone lo avrà allontanato senza motivo, sia tenuto a risarcirgli ogni danno; se il suddetto familiare avrà proceduto a recedere l’autorità del suo padrone, allora il padrone sia tenuto a pagarlo per quel periodo nel quale non avrà ricevuto una giusta ricompensa per le giornate di lavoro e la giustizia sia tenuta ad ascoltare ciascuno dei due riguardo la propria ragione e sia tenuta a far osservare a ciascuno dei due le cose suddette e chi contravverrà, paghi una multa di cinque soldi di Genova e si creda al familiare se sarà un uomo di buona fama e se, allo stesso modo, lo sarà il padrone.


32          § d. Come il padrone possa / (c. 18r caduta) <accusare in casa sua>

            […] 


33          <§ a. Come i capitoli degli statuti devono essere per i vicini degli uomini di Lavina tali quali quelli dei vicini contro di loro>

            […] 


34          <§ b. Riguardo a coloro che rubano pietre dalle strade del Comune>

            […]


35         <§ c. Riguardo a coloro che lavorano nei terreni altrui>

            […] 


36         <§ d. Riguardo a coloro che portano a pascolare nel territorio di Lavina animali stranieri> 

            […] 


/ (c. 19r)


            […] con i buoi per lavorare e gli asini, paghi una multa di dieci soldi di Genova, per ciascuna infrazione.


37         § a. Riguardo al periodo in cui vendemmiare

            Chiunque nel territorio di Lavina non osi né pretenda in alcun modo vendemmiare durante il periodo di vendemmia, senza la licenza del comune di Lavina, sotto la pena di dieci soldi di Genova. 


38         § b. Riguardo a coloro che scacciano qualcuno da un terreno (o si appropriano di un oggetto)

            Se uno avrà scacciato qualcuno da un terreno o si sarà riappropriato di un oggetto senza il pronunciamento della giustizia, o senza una comprovata ragione, paghi una multa di cinque soldi di Genova e inoltre l’insolvente restituisca questo terreno o l’oggetto al legittimo padrone con ogni frutto, provente e cosa pertinente al terreno o all’oggetto, sotto la stessa pena. 


39         § c. Riguardo a coloro che contraddicono o contraddiranno qualcosa

            Se uno avrà contraddetto un'altra persona riguardo a delle cose e sarà scoperto da uomini fidati o fidati testimoni che non ne aveva il diritto, e chi sarà stato contraddetto sia tenuto a ripagare a quello la giornata o le giornate di lavoro; se invece sarà stato riscontrato che quello che sarà stato contraddetto ne aveva diritto, non / (c. 19v) sia tenuto a pagargli la giornata o le giornate anzi, altro sia tenuto a pagare cinque soldi di Genova per il danno alla terra.


40         § d. Riguardo a coloro i quali tagliano le canne altrui


QUARTO LIBRO: Riguardo all'elezione degli Ufficiali e riguardo all'amministrazione della giustizia


1          § a. Riguardo all’elezione degli ufficiali / (c. 20r)
            Per prima cosa (infatti) hanno stabilito e ordinato che quelli ai quali spetta l’elezione i consoli e gli altri ufficiali del Comune, non appena abbiano eletto gli ufficiali avranno eletto o uno  di loro, siano tenuti a dichiararlo agli uomini del consiglio e se questi uomini del consiglio avranno accettato l’eletto, sia stabilito che gli obbedisca e che eserciti i suoi uffici; se al contrario questi ufficiali eletti non piaceranno agli elettori del consiglio e possano cambiarli con chiunque piacesse loro e ai consiglieri suddetti.


2          § b. Riguardo ai precetti fatti dai consoli

            Altri precetti fatti dai consoli se questi non saranno riuniti in seduta, fatto salvo Riguardo ai contrasti e alle sedizioni e al sequestro e all’esercito o al cavaliere, non valgano né siano vincolanti.


3          § c. Riguardo al primo e al secondo precetto fatto dai consoli / ( c. 20v)

            I consoli, come primo precetto, hanno posto che per le somme superiori al valore di venti soldi, non si possa stabilire una pena, se non di due soldi; invece, per il secondo e il terzo precetto, non si possa porre una pena se non di cinque soldi ciascuno; se invece si tratta di un valore compreso tra i venti e i dieci soldi, per il primo precetto, si paghi un soldo; invece, per il secondo e il terzo, si paghino due soldi e non di più; se invece, si tratta di un valore inferiore ai dieci soldi, si paghi a discrezione dei suddetti consoli e se la curia e non possano imporre a qualcuno più di una pena al giorno per uno stesso fatto, se non di dieci soldi, eccetto il caso Riguardo ai contrasti e alle sedizioni e ai malefici per i quali possono imporre pene a propria discrezione. 


4          § d. In quale modo si debbano punire gli eletti ad un ufficio

            Chi sarà stato eletto ad un qualche ufficio e non avrà giurato di osservarlo, paghi una multa di cinque soldi per ciascun giorno in cui non avrà prestato il giuramento e per ciascun giorno da quando avrà ricevuto ordine di prestare giuramento.


5          § e.Riguardo ai precetti fatti dai consoli di notte

            I precetti fatti dai consoli di notte non valgano nè siano vincolanti al di fuori di quelli Riguardo alle sedizioni, ai contrasti, grida, ai sequestri e chi impugni le armi in città e ai furti. / (c. 21r)


6         § a. Perché chi tenga giustizia non può essere né procuratore né avvocato presso la curia di Lavina durante il periodo del suo ufficio

            Un console di Lavina o chi tiene la giustizia non possa né valga in alcun modo, nel periodo del suo ufficio, essere procuratore o avvocato nella curia per conto di qualcuno o pagare un debito altrui, per il quale nascerebbe una questione da discutere nella suddetta curia; se invece, contravverà, venga privato del beneficio e del suo mandato e inoltre, non sia lecito per lui ottenere questo incarico per i dieci anni successivi e non possa prendere parte alcuna, sotto la pena di dieci soldi genovesi e sotto la pena del congedo dal suo ruolo. 


7         § b. Riguardo a quelli che chiedono un avvocato

            La curia è tenuta a dare a chiunque lo richieda un avvocato, fatto salvo il notaio del comune, che, come avvocato, abbia giurato sul Santo Vangelo, di agire in modo conforme e legale, a favore di quello che lo aveva richiesto.


8          § c. Come la curia è tenuta a proteggere per diritto ecclesiastico orfani e vedove

            La curia di Lavina, in forza di un giuramento, è tenuta  a proteggere e mantenere, i diritti della Chiesa, orfani e vedove e prestare loro consiglio, se si troveranno in difficoltà ed è anche tenuta a dare ai minori e ai neonati un tutore e un curatore scelto tra tutti i parenti. / (c. 21v)


9          § d. Riguardo a quelli che chiedono consiglio

            Chiunque richieda un consiglio, abbia un termine di tre giorni, riguardo la prima richiesta; ma dopo che la richiesta sarà stata esposta, sia tenuto a rispondere in causa  entro i termini che gli sono stati indicati, senza questo possa richiedere consiglio per un periodo più lungo. 


10         § e. Come non si possa spingere alcuno ad andar via o rendere ragione

            La giustizia di Lavina non possa, né abbia il potere di spingere qualcuno ad uscire dal territorio di Lavina  per rendere legalmente ragione a nessuno come beneficiario o debitore. 


11          § f. Riguardo a coloro i quali saranno citati in giudizio e non vi compariranno

            Se uno sarà stato citato in giudizio davanti alla legge, perché compaia davanti alla curia di lì a tre giorni e, scaduto il termine non si sarà ancora presentato come stabilito per lui, paghi la multa lui comminata da quello che lo aveva citato e inoltre, restituisca al proprio avversario la suddetta pena, solo ammesso che la citazione sia stata resa pubblica dal nunzio.


12          § g. Riguardo a coloro i quali non vogliono venire in parlamento (in caso di pagamento di una pena comune)

            Se il parlamento sarà stato chiamato a raccolta dal messo o invitato dal suono del corno e se sarà stata imposta una pena al parlamento, chi non si sarà presentato davanti al parlamento dia comunque un pegno sufficiente a garantire che la pena sarà pagata, a meno che / (c. 22r) non possa dimostrare di aver avuto un buon motivo per non presentarsi. 


13         § a. Riguardo a coloro ai quali sarà fatto obbligo di pagare ed estinguere (il debito)

            Se a qualcuno da parte della giustizia sarà fatto obbligo, sotto una qualche pena, di pagare o estinguere un debito presso il proprio creditore o perché si presti come fideiussore per una qualche questione o causa, se quello non vorrà pagare o estinguere il debito o prestarsi come fideiussore, allora la giustizia sia tenuta, per la suddetta pena imposta, a estorcere il denaro a questo o chi si presenterà davanti alla giustizia per lui; e inoltre sia tenuto a estinguere il debito o a prestare fideiussione.


14          § b. Riguardo a coloro i quali saranno convocati per un qualche fatto

            Se una persona sarà stata chiamata per un fatto dalla giustizia e riguardo la causa questo possa dimostrare davanti alla giustizia di avere un fideiussore, a quel punto la giustizia non possa incarcerare l’accusato né porlo sotto custodia, a meno che questo non sia già stato condannato in precedenza  per furto ai danni della giustizia o per un reato tale che debba † subditi questionibus †.


15          § c. Riguardo a come debbano aver termine le liti

            Tutte le liti e le questioni che da uno o da un altro possano nascere nel territorio di Lavina e nel suo distretto, debbano procedere così: siano queste portate davanti alla giustizia entro due mesi a partire dal giorno dell’inizio della questione, senza clamore e tanto senza citazione formale, quanto con citazione formale; e tanto senza contestazione della lite quanto con contestazione della lite stessa. Se invece la lite non sarà stata davvero contestata nel corso del suddetto periodo, allora di diritto / (c. 22v) e per valore del presente capitolo venga considerata e si ritenga al contrario presentata; poi, trascorsi questi due mesi, se la suddetta questione non sarà terminata, la giustizia sia tenuta a farsi consegnare tutte le scritture e le conti e ogni materiale relativo alla causa delle parti, i sospetti e il salario e i confidenti, e facciano pronunciare una sentenza intorno alla suddetta questione imparziale, a le spese  della parte di chi perde, sottintendendo ogni  contraddizione, rinvio e appello (a meno che queste cose non siano state fatte davanti  al signore), ma al contrario siano del tutto allontanati. 


16          § d. Riguardo a come debbano essere resi negli scritti le petizioni e i titoli

            La richiesta o il libello non siano prodotti in forma scritta se la questione è di valore inferiore a venti soldi; se invece il valore è superiore a venti soldi, sia dia a chi lo richiede la questione o il libello in forma scritta; invece i titoli in forma scritta non siano dati per questioni di valore inferiori a dieci soldi e che la contesa sia terminata grazie alla deposizione giurata, cioè per via del fatto che una parte che se ne chiami fuori o grazie ai testimoni e grazie alla a semplice dichiarazione, e senza la produzione di titoli o di altri strumenti solenni del diritto.

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